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Annullamento del matrimonio

Annullamento del matrimonio

L'annullamento del matrimonio in Svizzera

L'annullamento del matrimonio è una procedura giuridica distinta dal divorzio. Mentre il divorzio scioglie un matrimonio valido con effetto per il futuro, l'annullamento dichiarata la nullità del matrimonio ab initio — come se non fosse mai esistito — poiché mancava uno dei requisiti essenziali alla sua conclusione. Nel diritto svizzero, l'annullamento è disciplinato dagli artt. 104–109 CC.

I motivi di annullamento (artt. 104-109 CC)

Il Codice civile svizzero distingue due categorie di nullità matrimoniale:

Nullità assoluta (art. 105 CC) — azione imprescrittibile

  • Uno dei coniugi era già coniugato al momento del matrimonio (bigamia)
  • I coniugi sono parenti in linea diretta o fratelli/sorelle (incesto)
  • Uno dei coniugi era durevolmente incapace di discernimento al momento del matrimonio

Nullità relativa (art. 107 CC) — azione prescrivibile

  • Il matrimonio è stato contratto sotto minaccia grave (violenza, coercizione)
  • Il consenso era viziato da un errore essenziale (es. errore sull'identità del coniuge, inganno su elementi essenziali della persona)
  • Uno dei coniugi era temporaneamente privo di discernimento al momento della celebrazione

La procedura di annullamento

L'azione di annullamento viene introdotta davanti al tribunale competente del domicilio coniugale. Per la nullità relativa, la legittimazione attiva appartiene principalmente al coniuge leso. La nullità assoluta può essere invocata da qualsiasi persona interessata o rilevata d'ufficio dal giudice.

Tipo di nullità Chi può agire? Termine
Nullità assoluta (art. 105 CC)Qualsiasi persona interessata, autoritàImprescrittibile
Minaccia (art. 107 n. 1 CC)Il coniuge vittima6 mesi dalla fine della minaccia, max. 5 anni
Errore essenziale (art. 107 n. 2 CC)Il coniuge in errore6 mesi dalla scoperta, max. 5 anni
Incapacità temporanea (art. 107 n. 3 CC)Il coniuge o i suoi eredi6 mesi dopo il ripristino della capacità

Effetti dell'annullamento

Sebbene l'annullamento dichiari la nullità del matrimonio ab initio, il diritto svizzero mitiga certi effetti per proteggere i terzi di buona fede e i figli:

  • I figli del matrimonio annullato mantengono il loro statuto di filiazione legittima (art. 109 cpv. 3 CC)
  • Il coniuge di buona fede beneficia di un regime di liquidazione simile a quello del divorzio
  • Gli atti giuridici compiuti durante il matrimonio producono in linea di principio i loro effetti verso i terzi di buona fede

Qual è la differenza tra annullamento e divorzio?

Il divorzio scioglie un matrimonio valido con effetto per il futuro (ex nunc). L'annullamento, invece, dichiara che il matrimonio era nullo fin dall'inizio (ex tunc) per mancanza di un requisito essenziale. In caso di annullamento, il matrimonio è considerato come se non fosse mai esistito, sebbene certi effetti siano preservati per proteggere i terzi di buona fede e i figli.

Il matrimonio forzato può essere annullato in Svizzera?

Sì. Il matrimonio contratto sotto minaccia grave (violenza fisica o psicologica) costituisce un motivo di nullità relativa secondo l'art. 107 n. 1 CC. La vittima di un matrimonio forzato può chiedere l'annullamento entro 6 mesi dalla cessazione della minaccia e al più tardi 5 anni dopo la celebrazione del matrimonio. La Svizzera ha peraltro rafforzato le disposizioni penali contro i matrimoni forzati.

Quali sono gli effetti dell'annullamento sui beni del matrimonio?

Per il coniuge di buona fede, le conseguenze patrimoniali dell'annullamento sono simili a quelle del divorzio: divisione dei beni acquisiti (partecipazione agli acquisti o separazione dei beni secondo il regime scelto), eventuale contributo di mantenimento. Il coniuge di malafede non beneficia di questi diritti.

Un matrimonio poligamo contratto all'estero è riconosciuto in Svizzera?

No. La Svizzera non riconosce i matrimoni poligami. Se uno dei coniugi era già sposato al momento della celebrazione, il secondo matrimonio è nullo di nullità assoluta (art. 105 n. 1 CC), indipendentemente dal fatto che il primo matrimonio sia stato contratto all'estero. La bigamia è anche un reato penale in Svizzera (art. 215 CP).

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