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Assemblea generale SA e Sagl

Assemblea generale SA e Sagl

L'assemblea generale (AG) è l'organo supremo della SA e l'assemblea dei soci è l'organo equivalente nella Sagl. Esse riuniscono i detentori del capitale sociale per esercitare i diritti fondamentali di proprietà e di controllo sulla società. Dalla revisione del diritto della SA entrata in vigore il 1° gennaio 2023, numerose nuove possibilità sono offerte alle società, in particolare la tenuta di AG elettroniche e il voto per corrispondenza. PBM Avocats consiglia le società di Ginevra e Losanna sull'organizzazione, la convocazione e la tenuta delle loro assemblee generali.

Competenze dell'assemblea generale di SA (art. 698 CO)

L'art. 698 CO elenca le competenze inalienabili dell'AG, che il consiglio di amministrazione non può arrogarsi:

  • Adozione e modifica degli statuti
  • Nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione
  • Nomina e revoca dell'organo di revisione
  • Approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali
  • Decisione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio (dividendi)
  • Decisione sul rimborso di riserve da apporti di capitale
  • Dare discarico ai membri del consiglio di amministrazione
  • Decisione di scioglimento della società

La convocazione: forme e termini

La convocazione all'AG deve rispettare requisiti formali rigorosi per essere valida:

Elemento Requisito legale Base legale
Termine di convocazione Almeno 20 giorni prima dell'AG Art. 700 cpv. 1 CO
Contenuto della convocazione Ordine del giorno, proposte del CdA, data, ora, luogo (o modalità elettroniche) Art. 700 cpv. 2 CO
Forma della convocazione Secondo gli statuti (lettera, e-mail se gli statuti lo permettono, pubblicazione nel FUSC) Art. 699 cpv. 2 CO
Diritto di chiedere iscrizione all'OG Azionisti che rappresentano ≥ 10% del capitale o CHF 1 mio di valore nominale Art. 699b CO
Assemblea universale Valida senza convocazione se il 100% degli azionisti è presente e consenziente Art. 701 CO

I quorum decisionali

Le decisioni dell'AG sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati (art. 703 CO), salvo per le decisioni importanti che richiedono una maggioranza qualificata (art. 704 CO):

  • Maggioranza semplice: scioglimento e nomina di organi, approvazione dei conti, dividendi ordinari, discarico
  • Doppia maggioranza qualificata (2/3 dei voti rappresentati + maggioranza assoluta delle azioni nominali): modifica dello scopo, trasferimento di sede, scioglimento, aumento di capitale autorizzato o condizionale, soppressione del diritto di sottoscrizione preferenziale, e altre decisioni elencate all'art. 704 CO
  • Unanimità: decisioni particolarmente gravi previste dagli statuti o dalla legge

Le nuove forme di AG dal 2023

La riforma del diritto della SA ha introdotto tre nuove modalità di deliberazione e di voto:

  • AG interamente elettronica (art. 701a CO): senza luogo fisico, per videoconferenza o piattaforma dedicata, se gli statuti lo prevedono
  • Voto per corrispondenza (art. 701b CO): gli azionisti esprimono il loro voto per iscritto prima dell'AG, senza essere fisicamente presenti
  • AG con rappresentante indipendente (art. 689c CO): obbligatorio per le società quotate; gli azionisti trasmettono le proprie istruzioni a un rappresentante neutro
  • Risoluzioni circolari (art. 701 CO): decisioni mediante comunicazione scritta (anche elettronica) se tutti gli azionisti vi acconsentono

Il verbale dell'assemblea generale

Il verbale (PV) dell'AG è un documento essenziale che attesta le decisioni prese. L'art. 702 CO impone che venga redatto un verbale delle risoluzioni adottate dall'AG. Il verbale deve menzionare: la data e il luogo dell'AG, gli azionisti presenti e rappresentati, il numero di voti rappresentati, le decisioni prese con il risultato delle votazioni, le eventuali opposizioni e riserve degli azionisti, e la firma del presidente e del segretario.

L'assemblea dei soci nella Sagl

Nella Sagl, l'equivalente dell'AG è l'assemblea dei soci (artt. 804 ss CO). Le sue competenze inalienabili comprendono in particolare la modifica degli statuti, la nomina e la revoca dei gerenti, l'approvazione dei conti e l'impiego dell'utile. I quorum sono simili a quelli della SA, con maggioranze rafforzate (tre quarti dei voti) per talune decisioni come il trasferimento di quote sociali. La riforma del 2023 ha anche allentato le regole applicabili alle assemblee di Sagl, consentendo riunioni interamente elettroniche.

Domande frequenti sull'assemblea generale SA e Sagl

Qual è il termine di convocazione di un'assemblea generale ordinaria di SA?

L'art. 700 cpv. 1 CO impone un termine di convocazione di almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. La convocazione deve menzionare gli oggetti dell'ordine del giorno e le proposte del consiglio di amministrazione. Gli azionisti che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario (o un valore nominale di CHF 1 milione) possono chiedere l'iscrizione di punti supplementari all'ordine del giorno rispettando lo stesso termine di 20 giorni (art. 699b CO). In caso di mancato rispetto del termine di convocazione, le decisioni prese rimangono valide se tutti gli azionisti sono rappresentati e nessuno si oppone alla tenuta dell'assemblea (art. 701 CO: assemblea universale).

Quali decisioni richiedono una maggioranza qualificata all'assemblea generale?

L'art. 704 CO elenca le decisioni che richiedono l'approvazione di almeno due terzi dei voti rappresentati E della maggioranza assoluta del valore nominale delle azioni rappresentate: (1) modifica dello scopo sociale, (2) creazione di azioni con diritto di voto privilegiato, (3) restrizione della trasferibilità delle azioni nominative, (4) aumento autorizzato o condizionale del capitale, (5) aumento del capitale mediante compensazione con crediti o apporti in natura, (6) limitazione o soppressione del diritto di sottoscrizione preferenziale, (7) trasferimento della sede sociale, (8) scioglimento della società. Gli statuti possono prevedere maggioranze ancora più elevate.

Come funziona l'assemblea generale elettronica dal 2023?

Dalla revisione del CO entrata in vigore il 1° gennaio 2023, l'art. 701a CO consente la tenuta di un'AG interamente elettronica, senza luogo fisico, a condizione che gli statuti lo prevedano o che tutti gli azionisti vi acconsentano. Gli azionisti possono esercitare i loro diritti (voto, presa di parola) mediante mezzi elettronici. Il presidente dell'AG deve garantire l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza del processo. I voti possono essere espressi per via elettronica sicura prima o durante l'AG. Il verbale deve documentare i mezzi utilizzati.

Un azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale?

Sì. Secondo l'art. 689 CO, ogni azionista può farsi rappresentare da un terzo munito di una procura scritta. Dal 2023, gli statuti possono prevedere procure elettroniche. La legge prevede anche la rappresentanza da parte di un rappresentante indipendente designato dalla società (art. 689c CO), particolarmente utile per le società quotate. Gli azionisti possono anche esprimere le proprie istruzioni di voto per corrispondenza (art. 701b CO) o in modo elettronico se gli statuti lo consentono.

Cos'è un diritto di controllo speciale e come esercitarlo nell'AG?

L'art. 697a CO attribuisce a ogni azionista il diritto di chiedere all'assemblea generale la designazione di un revisore speciale per verificare determinati fatti relativi alla fondazione o alla gestione della società. La domanda deve essere presentata all'AG e approvata a maggioranza semplice. Se la domanda è respinta, gli azionisti che rappresentano almeno il 10% del capitale o un valore nominale di CHF 2 milioni possono chiedere direttamente al tribunale la designazione di un revisore speciale (art. 697b CO). Questo meccanismo è uno strumento importante della protezione degli azionisti di minoranza.

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