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Assicurazione disoccupazione (LADI)

Assicurazione disoccupazione (LADI)

L'assicurazione disoccupazione in Svizzera (LADI)

La Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) del 25 giugno 1982 protegge i lavoratori svizzeri contro il rischio economico legato alla disoccupazione. Obbligatoria per tutti i salariati, l'assicurazione disoccupazione offre una rete di sicurezza temporanea durante la ricerca di un nuovo impiego. Controversie sorgono regolarmente sulle condizioni di concessione, le sospensioni dei diritti e le misure del mercato del lavoro. PBM Avocats assiste gli assicurati a Ginevra e Losanna.

Condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione

Per avere diritto alle indennità di disoccupazione, le seguenti condizioni cumulative devono essere soddisfatte (art. 8 LADI):

  • Perdita di lavoro: perdita totale o parziale dell'impiego che comporta una perdita di guadagno
  • Periodo di contribuzione: almeno 12 mesi di contributi nel termine quadro di 2 anni
  • Idoneità al collocamento: essere disponibile e in grado di lavorare (non in incapacità totale)
  • Domicilio in Svizzera: o situazione assimilata
  • Non imputabilità: non essere responsabile della propria disoccupazione (no dimissioni senza giusto motivo)

Durata massima dell'indennizzazione

Situazione Durata max. di indennizzazione Condizioni
Standard (meno di 55 anni)400 indennità giornaliere12-24 mesi di contribuzione
Lungo periodo di contribuzione520 indennità giornaliere22-24 mesi di contribuzione
55 anni e oltre, o invalidi ≥ 40%520 indennità giornaliere18-24 mesi di contribuzione
Breve periodo di contribuzione200 indennità giornaliere12-17 mesi di contribuzione

Calcolo del guadagno assicurato e delle indennità giornaliere

Il guadagno assicurato è calcolato sulla base del salario mensile medio degli ultimi 6 o 12 mesi di attività soggetti a contribuzione, secondo la situazione (art. 23 LADI). Il salario massimo preso in considerazione è di CHF 12'350 al mese (guadagno annuo massimo: CHF 148'200). L'indennità giornaliera rappresenta:

  • 80% del guadagno assicurato: per gli assicurati con figli a carico o il cui guadagno è inferiore a CHF 3'797/mese
  • 70% del guadagno assicurato: per gli altri assicurati

Le indennità di disoccupazione sono soggette all'imposta sul reddito e ai contributi sociali (AVS, AI, IPG).

Le sospensioni del diritto alle indennità

La cassa di disoccupazione può sospendere il diritto alle indennità in caso di comportamento colposo dell'assicurato. Le principali cause e durate:

  • Dimissioni senza giusto motivo o abbandono del posto: da 31 a 60 giorni di sospensione
  • Licenziamento per colpa grave: da 16 a 35 giorni di sospensione
  • Ricerche di impiego insufficienti: da 1 a 35 giorni di sospensione
  • Rifiuto di un'offerta di lavoro conveniente: da 16 a 35 giorni di sospensione
  • Rifiuto di partecipare a una MML: da 31 a 60 giorni di sospensione

Misure del mercato del lavoro (MML)

Le MML (art. 59 ss LADI) mirano a migliorare l'idoneità al collocamento dei disoccupati. Comprendono:

  • Corsi di formazione, di riqualificazione professionale
  • Stage di sviluppo o di valutazione delle attitudini
  • Programmi di impiego temporaneo
  • Cooperazione all'impiego e contributo alle spese di trasporto

Il rifiuto di partecipare a una MML ritenuta appropriata può comportare una sospensione delle indennità. È possibile contestare l'obbligo di partecipare se la MML non è appropriata alla situazione personale o professionale dell'assicurato.

L'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro (RHT)

La riduzione dell'orario di lavoro (RHT) consente al datore di lavoro che attraversa un periodo difficile di ridurre il tempo di lavoro dei propri dipendenti senza licenziarli. L'assicurazione disoccupazione compensa la perdita di guadagno risultante dalla riduzione dell'orario nella misura dell'80%. Le condizioni sono rigorose e il datore di lavoro deve presentare una domanda all'autorità cantonale.

Quanti giorni di contribuzione LADI sono necessari per avere diritto alla disoccupazione?

Per avere diritto alle indennità di disoccupazione ordinarie, è necessario aver contribuito all'assicurazione disoccupazione per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi 2 anni (termine quadro di contribuzione). Esistono deroghe in particolare per le persone che terminavano gli studi, un apprendistato o effettuavano un congedo maternità/paternità.

Qual è l'importo delle indennità di disoccupazione in Svizzera?

Le indennità di disoccupazione rappresentano il 70% del guadagno assicurato (o l'80% per gli assicurati con obbligo di mantenimento di figli o il cui guadagno assicurato è inferiore a CHF 3'797 al mese). Il guadagno assicurato è basato sul salario medio degli ultimi 6 o 12 mesi, con un massimale di CHF 12'350 al mese. La durata massima è di 520 indennità giornaliere.

Quali sono gli obblighi dell'assicurato in disoccupazione?

L'assicurato deve: iscriversi all'ORP (ufficio regionale di collocamento) il prima possibile; essere atto al collocamento (disponibile e in grado di lavorare a tempo pieno o parziale); effettuare ricerche di impiego sufficienti (in generale 8-10 al mese); partecipare alle misure del mercato del lavoro (MML) proposte dall'ORP; presentarsi alle convocazioni dell'ORP.

Il mio datore di lavoro può contestare il mio diritto alla disoccupazione?

Il datore di lavoro non ha legittimazione per contestare direttamente il diritto alla disoccupazione dell'ex dipendente. È la cassa di disoccupazione (SECO o cassa cantonale) che decide. Tuttavia, se il datore di lavoro dichiara che il dipendente si è dimesso o ha commesso una colpa grave, la cassa può aprire un'indagine e pronunciare una sospensione. L'assicurato può contestare qualsiasi decisione di sospensione mediante opposizione.

Cosa fare in caso di sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione?

In caso di sospensione, disponete di 30 giorni per fare opposizione presso la cassa di disoccupazione. I motivi di sospensione più frequenti sono: abbandono del posto o dimissioni senza giusto motivo (fino a 60 giorni di sospensione), insufficienza delle ricerche di impiego (12-35 giorni), rifiuto di un'offerta di lavoro o di una MML. È consigliabile consultare un avvocato per preparare l'opposizione.

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