Le associazioni e le fondazioni sono le due principali forme giuridiche delle organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) in Svizzera. Disciplinate rispettivamente dagli artt. 60-79 e 80-89a del Codice civile (CC), offrono strutture adatte alle attività filantropiche, culturali, scientifiche, sportive e sociali. PBM Avocats accompagna i fondatori, i membri dei consigli di fondazione e i dirigenti di associazioni a Ginevra e Losanna nella creazione, governance e conformità delle loro organizzazioni.
L'associazione: un'organizzazione di persone
L'associazione è formata dall'unione di persone fisiche o giuridiche attorno a uno scopo comune non lucrativo (art. 60 cpv. 1 CC). Il criterio essenziale è che lo scopo non deve essere principalmente economico, il che distingue l'associazione dalle società commerciali. Le associazioni possono tuttavia esercitare attività commerciali accessorie al servizio del loro scopo principale (ad es.: vendita di pubblicazioni, organizzazione di eventi a pagamento).
- Costituzione: mediante adozione di statuti scritti (art. 60 cpv. 1 CC); nessun atto notarile richiesto
- Membri: minimo definito dagli statuti; le condizioni di ammissione ed esclusione sono liberamente fissate
- Organi obbligatori: assemblea generale (organo supremo) e direzione (comitato)
- Responsabilità: l'associazione risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio; i membri non sono personalmente responsabili (salvo disposizione statutaria contraria)
- Scioglimento: per decisione dell'assemblea generale o per raggiungimento dello scopo
Gli statuti dell'associazione: contenuto obbligatorio
Gli statuti dell'associazione devono contenere i seguenti elementi secondo l'art. 60 cpv. 1 CC:
| Elemento | Descrizione | Carattere |
|---|---|---|
| Nome dell'associazione | Denominazione scelta liberamente | Obbligatorio |
| Sede sociale | Comune in Svizzera | Obbligatorio |
| Scopo dell'associazione | Descrizione precisa degli obiettivi perseguiti | Obbligatorio |
| Risorse finanziarie | Quote associative, donazioni, ricavi di attività | Raccomandato |
| Organizzazione | Struttura degli organi, competenze, quorum | Raccomandato |
| Scioglimento / liquidazione | Condizioni e destinazione del patrimonio residuo | Fortemente raccomandato |
La fondazione: una destinazione durevole di un patrimonio
La fondazione è un patrimonio destinato a uno scopo determinato (art. 80 CC). Può essere costituita per atto tra vivi (atto notarile richiesto, art. 81 cpv. 1 CC) o per testamento (art. 81 cpv. 2 CC). La fondazione non ha membri; è amministrata da un consiglio di fondazione i cui membri agiscono a titolo fiduciario al servizio dello scopo della fondazione. Una volta creata, la fondazione è in linea di principio irrevocabile e il suo scopo può essere modificato solo con l'accordo dell'autorità di vigilanza, unicamente se le circostanze oggettive sono cambiate (art. 86 CC).
- Atto di fondazione: atto notarile (inter vivos) o testamento (mortis causa)
- Iscrizione RC: obbligatoria; la fondazione acquisisce la personalità giuridica all'iscrizione
- Vigilanza: da parte dell'autorità cantonale o federale di vigilanza sulle fondazioni
- Organo di revisione: obbligatorio se gli attivi superano CHF 200'000 (art. 83b CC)
- Rapporto annuale: conti e rapporto di attività sottoposti all'autorità di vigilanza
I tipi particolari di fondazioni
Il diritto svizzero riconosce diversi tipi specifici di fondazioni:
- Fondazione di famiglia (art. 335 CC): destina un patrimonio al pagamento di spese di educazione, di sistemazione o di mantenimento dei membri di una famiglia; esclusa dalla vigilanza cantonale
- Fondazione ecclesiastica: soggetta al diritto canonico e parzialmente esentata dalle regole del CC
- Fondazione di previdenza (LPP): istituzione di previdenza professionale soggetta alla LFLP e alla vigilanza della FINMA o delle autorità cantonali
- Fondazione ospitante: struttura che ospita fondi dedicati distinti per conto di donatori terzi
Fiscalità delle associazioni e fondazioni
Le associazioni e fondazioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità possono beneficiare di un'esenzione fiscale dall'imposta sugli utili e sul capitale, accordata dalle autorità fiscali cantonali (e a livello federale per l'IFD). Questa esenzione è condizionata al fatto che lo scopo sia esclusivamente e irrevocabilmente di pubblica utilità, che i fondi siano utilizzati conformemente allo scopo, e che nessun vantaggio economico privato sia accordato ai fondatori o alle persone collegate. Le donazioni fatte a un'associazione o fondazione esentata sono generalmente deducibili nella dichiarazione fiscale del donatore (art. 33a LIFD).
Domande frequenti sull'associazione e la fondazione in Svizzera
Un'associazione svizzera deve obbligatoriamente iscriversi al registro di commercio?
No. L'art. 60 cpv. 1 CC consente a qualsiasi associazione di acquisire la personalità giuridica mediante l'adozione di statuti scritti senza necessità di iscrizione al registro di commercio. L'iscrizione è tuttavia obbligatoria per le associazioni che esercitano un'attività commerciale e facoltativa per le altre. Le associazioni che desiderano beneficiare di esenzioni fiscali cantonali devono spesso disporre di un'iscrizione al RC per giustificare il loro statuto. L'iscrizione al RC è anche raccomandata per le associazioni che desiderano aprire un conto bancario o firmare contratti importanti.
Qual è la differenza fondamentale tra un'associazione e una fondazione?
L'associazione (artt. 60 ss CC) è formata da un raggruppamento di persone che si uniscono in vista di uno scopo comune. È controllata dai propri membri riuniti in assemblea generale. La fondazione (artt. 80 ss CC) è invece la destinazione di un patrimonio a uno scopo determinato. Non ha membri: è amministrata da un consiglio di fondazione e soggetta alla vigilanza dell'autorità cantonale o federale competente. La fondazione è in linea di principio irrevocabile una volta costituita, il che impone una riflessione approfondita prima della sua creazione. L'associazione può essere sciolta per decisione dei propri membri.
Come ottiene l'esenzione fiscale una fondazione in Svizzera?
L'esenzione fiscale di una fondazione (e di un'associazione) è accordata dalle autorità fiscali cantonali (e federali per l'imposta federale diretta) quando la fondazione persegue uno scopo di pubblica utilità in via esclusiva e la sua attività è effettivamente conforme a tale scopo. I criteri sono: carattere non lucrativo dell'attività, assenza di distribuzione di utili a privati, e destinazione integrale del patrimonio allo scopo di pubblica utilità in caso di scioglimento. La domanda di esenzione deve essere depositata presso le autorità fiscali cantonali con gli statuti e i conti.
Chi vigila sulle fondazioni in Svizzera?
Le fondazioni sono soggette alla vigilanza dell'autorità competente in base al loro campo di attività geografico. Le fondazioni locali o cantonali sono vigilate dall'autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni (a Ginevra: Dipartimento della coesione sociale e della solidarietà; a Vaud: Servizio degli affari culturali). Le fondazioni attive in più Cantoni o all'estero sono vigilate dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AFSF), annessa al Dipartimento federale dell'interno. L'autorità di vigilanza verifica che la fondazione rispetti il suo scopo, tenga una contabilità regolare e che i suoi organi agiscano correttamente.
Quale importo minimo è necessario per creare una fondazione in Svizzera?
La legge svizzera non fissa un importo minimo legale per la dotazione di una fondazione. Tuttavia, in pratica, le autorità di vigilanza esigono un patrimonio sufficiente per consentire alla fondazione di realizzare il suo scopo in modo durevole. Un capitale di dotazione di CHF 50'000 è generalmente considerato un minimo praticabile per una piccola fondazione. Per fondazioni di portata nazionale o internazionale, il patrimonio iniziale è spesso di diverse centinaia di migliaia o milioni di franchi.