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Autodenuncia spontanea non punibile

Autodenuncia spontanea non punibile

L'autodenuncia spontanea non punibile è un meccanismo legale che permette a un contribuente che ha omesso di dichiarare redditi o averi di regolarizzare la propria situazione fiscale, in particolare in caso di sottrazione fiscale, senza subire sanzioni penali. Introdotto nel diritto federale nel 2010 per le persone fisiche (art. 175 cpv. 3 LIFD) ed esteso alle persone giuridiche nel 2013 (art. 181a LIFD), questo regime ha acquisito un'importanza considerevole nel contesto della fine del segreto bancario svizzero e dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni (SAI). PBM Avocats accompagna i propri clienti a Ginevra e a Losanna nella preparazione e nel deposito dei fascicoli di autodenuncia spontanea, vigilando al rigoroso rispetto delle condizioni legali del diritto fiscale svizzero.

Condizioni legali dell'autodenuncia spontanea non punibile

L'art. 175 cpv. 3 LIFD (persone fisiche) e l'art. 181a cpv. 1 LIFD (persone giuridiche) pongono quattro condizioni cumulative per beneficiare del regime non punibile.

Prima condizione — Spontaneità: la démarche deve essere volontaria e non provocata da un intervento dell'autorità fiscale. Se l'AFC o l'autorità cantonale ha già preso contatto con il contribuente sugli elementi in causa — ad esempio inviando una richiesta di informazioni o aprendo un controllo — la condizione non è soddisfatta. La valutazione della spontaneità può suscitare questioni delicate, in particolare quando una richiesta di informazioni generale è inviata poco prima del deposito dell'autodenuncia.

Seconda condizione — Prima autodenuncia: il contribuente non deve mai aver beneficiato di questo regime in precedenza. Il beneficio della procedura è limitato a una sola occorrenza nella vita del contribuente.

Terza condizione — Collaborazione completa: il contribuente deve collaborare senza riserve con l'autorità fiscale per determinare gli elementi di fatto necessari alla fissazione del richiamo di imposta. Ciò implica la produzione di tutti gli estratti bancari, contratti, atti giuridici e altri documenti pertinenti per gli ultimi dieci anni.

Quarta condizione — Pagamento: il contribuente deve versare, o comunque prendere disposizioni serie a tale scopo, le imposte sottratte, gli interessi di mora e la multa ridotta a un quinto dell'imposta sottratta (art. 175 cpv. 3 lett. c LIFD).

Procedura: deposito, trattamento e richiamo di imposta

L'autodenuncia spontanea si presenta sotto forma di una lettera indirizzata simultaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (per l'imposta federale diretta) e all'autorità fiscale cantonale competente (per le imposte cantonali e comunali). Deve identificare chiaramente il contribuente, descrivere gli elementi non dichiarati (redditi, averi, conti bancari svizzeri o esteri, partecipazioni, valori mobiliari, immobili) e i periodi fiscali interessati.

L'autorità fiscale apre quindi una procedura di richiamo di imposta (art. 151 ss LIFD) che riguarda gli ultimi dieci anni. Determina le imposte non percepite per ciascuno dei periodi interessati, calcola gli interessi di mora e fissa la multa ridotta. Il contribuente riceve una decisione di richiamo di imposta che può contestare per via di reclamo se ritiene che gli elementi ritenuti siano erronei. PBM Avocats vi assiste nella verifica dei calcoli dell'autorità, nella contestazione di eventuali errori e nella negoziazione di un piano di pagamento se necessario.

È essenziale riunire l'integralità dei documenti prima del deposito dell'autodenuncia, poiché una collaborazione incompleta può mettere in discussione il beneficio del regime non punibile. Una due diligence fiscale approfondita — retrospettiva su dieci anni — è generalmente necessaria per identificare tutti gli elementi da regolarizzare.

Contesto internazionale: SAI, FATCA e fine del segreto bancario

L'autodenuncia spontanea ha acquisito un'importanza accresciuta dall'introduzione nel 2017 dello scambio automatico di informazioni (SAI / CRS — Common Reporting Standard) tra la Svizzera e i suoi partner. In questo quadro, le banche svizzere e straniere trasmettono automaticamente alle autorità fiscali svizzere le informazioni sui conti detenuti dai residenti fiscali svizzeri all'estero, e reciprocamente. Allo stesso modo, l'accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) impone agli istituti finanziari svizzeri di trasmettere alle autorità fiscali americane le informazioni sui conti di contribuenti americani.

In questo contesto di trasparenza fiscale internazionale accresciuta, la regolarizzazione spontanea è diventata una necessità per i contribuenti che detengono o hanno detenuto averi non dichiarati all'estero. PBM Avocats vi consiglia sulle implicazioni del SAI e di FATCA, identifica i rischi di divulgazione e vi accompagna in una procedura di regolarizzazione completa e sicura.

Domande frequenti sull'autodenuncia spontanea non punibile

Quante volte si può beneficiare dell'autodenuncia spontanea non punibile?

Una sola volta. L'art. 175 cpv. 3 LIFD (per le persone fisiche) e l'art. 181a cpv. 1 LIFD (per le persone giuridiche) precisano espressamente che l'autodenuncia spontanea non punibile può beneficiare ogni contribuente una sola volta. Se lo stesso contribuente regolarizza la sua situazione una seconda volta, non potrà più invocare questa procedura e sarà esposto a sanzioni per sottrazione fiscale. Il limite è individuale per ogni contribuente; la situazione di un coniuge che dichiara congiuntamente è indipendente da quella dell'altro coniuge a questo riguardo.

L'autodenuncia spontanea si applica anche alle imposte cantonali?

Sì. I cantoni sono tenuti ad adottare disposizioni equivalenti nel proprio diritto fiscale, conformemente all'art. 56 cpv. 1bis LAID. A Ginevra, la legge sull'imposizione delle persone fisiche (LIPP) e la legge di procedura fiscale (LPFisc) prevedono regole analoghe. Nel cantone di Vaud, la legge sulle imposte dirette cantonali (LI-VD) contiene anch'essa disposizioni corrispondenti. Nella pratica, un'autodenuncia spontanea riguardante redditi o averi non dichiarati è depositata simultaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l'IFD e presso l'autorità fiscale cantonale per le imposte cantonali e comunali.

Quali importi deve pagare il contribuente nell'ambito di un'autodenuncia spontanea?

Il contribuente che beneficia dell'autodenuncia spontanea non punibile deve versare tre elementi: (1) le imposte sottratte, calcolate sugli ultimi dieci anni (richiamo di imposta ai sensi degli art. 151 ss LIFD) per i redditi e gli averi non dichiarati; (2) gli interessi di mora sugli importi dovuti, calcolati dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata; (3) una multa ridotta a un quinto dell'importo dell'imposta sottratta (art. 175 cpv. 3 lett. c LIFD), rappresentando nella pratica una riduzione considerevole rispetto alla multa ordinaria che può arrivare al triplo dell'imposta sottratta. Per contro, non viene avviato alcun procedimento penale per sottrazione fiscale.

L'autodenuncia spontanea è possibile se è già in corso un'inchiesta fiscale?

No. Una delle condizioni fondamentali dell'autodenuncia spontanea non punibile è che la démarche sia veramente spontanea, ossia che nessuna autorità fiscale sia ancora a conoscenza dell'infrazione. Se l'AFC o l'autorità cantonale ha già aperto una procedura, effettuato una richiesta di informazioni specifica o avviato un controllo mirato sugli elementi in questione, la condizione di spontaneità non è più soddisfatta e l'autodenuncia non può beneficiare del regime non punibile. Occorre quindi agire prima di qualsiasi contatto dell'autorità fiscale riguardante gli elementi da regolarizzare. PBM Avocats vi consiglia sull'urgenza e sull'opportunità di tale démarche.

Cosa succede agli eredi che scoprono averi non dichiarati in una successione?

Gli eredi che scoprono, nel quadro di una successione, averi o redditi che il defunto non aveva dichiarato beneficiano di un regime speciale previsto all'art. 153a LIFD e all'art. 56 cpv. 1ter LAID. In tal caso, l'autodenuncia spontanea dell'erede non dà luogo ad alcun procedimento penale contro di lui (non è l'autore della sottrazione) e, soprattutto, non gli viene richiesto alcun richiamo di imposta né multa per i periodi anteriori all'anno del decesso: all'erede è richiesto solo il pagamento degli interessi di mora. Questa regola mira a incentivare gli eredi a regolarizzare spontaneamente le successioni che implicano averi non dichiarati, in particolare conti bancari esteri.

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