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Concordato giudiziale in Svizzera

Concordato giudiziale in Svizzera

Il concordato giudiziale è la procedura legale che consente a un'impresa in difficoltà finanziaria di evitare il fallimento negoziando, sotto la sorveglianza del tribunale, un piano di risanamento o di liquidazione ordinata con i propri creditori. Regolato dagli art. 293 e seguenti LEF, il concordato offre un'alternativa al fallimento che può meglio preservare il valore dell'impresa e migliorare il tasso di recupero per i creditori. PBM Avocats accompagna dirigenti e creditori in queste procedure complesse da Ginevra e Losanna.

La moratoria concordataria provvisoria (art. 293a LEF)

La procedura concordataria inizia con una richiesta di moratoria depositata dal debitore (o eccezionalmente da un creditore con il suo accordo) presso il tribunale competente. Il tribunale esamina se le condizioni sono soddisfatte: deve apparire verosimile che l'impresa possa essere risanata o che i suoi attivi possano essere liquidati in condizioni migliori rispetto al fallimento.

Se la richiesta è fondata, il tribunale accorda una moratoria concordataria provvisoria di quattro mesi (art. 293a LEF) e designa un commissario, che è generalmente uno specialista in ristrutturazione di imprese o un avvocato esperto. La moratoria ha per effetto immediato di sospendere tutte le esecuzioni e di vietare la dichiarazione di fallimento per tutta la sua durata. Il commissario sorveglia la gestione dell'impresa, redige lo stato dell'attivo e del passivo, e prepara la proposta concordataria.

La moratoria concordataria definitiva e il ruolo del commissario (art. 295 LEF)

Su relazione del commissario, il tribunale può accordare la moratoria concordataria definitiva per una durata totale che può raggiungere 24 mesi (art. 295a LEF). Il commissario prosegue la sua missione di sorveglianza: deve approvare gli atti importanti di gestione che superano gli affari correnti. In caso di infrazione alle regole legali o di comportamento fraudolento del debitore, il commissario può chiedere la revoca della moratoria e l'apertura del fallimento.

Durante la moratoria, l'impresa continua la propria attività ordinaria, sotto la sorveglianza del commissario. I nuovi creditori che trattano con l'impresa durante la moratoria beneficiano di una protezione particolare: i loro crediti sono pagati al di fuori del concordato (art. 298 cpv. 2 LEF).

Il concordato ordinario (art. 314 ss LEF)

Il concordato ordinario è una convenzione tra il debitore e i suoi creditori chirografari, omologata dal tribunale. Può assumere la forma:

  • Di un concordato per abbandono di crediti: i creditori accettano di ridurre le loro pretese a una determinata percentuale (es. 40 centesimi per franco);
  • Di un concordato con dilazione: i creditori accordano una proroga o un pagamento rateale dei loro crediti;
  • Di una combinazione dei due.

La proposta concordataria deve ottenere l'adesione di una maggioranza qualificata di creditori riuniti in assemblea (art. 305 LEF). Il tribunale omologa il concordato se soddisfa le condizioni legali, in particolare se i creditori recalcitranti non sono lesi in modo inammissibile. Una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori chirografari, inclusi quelli che hanno votato contro.

Il concordato per abbandono di attivi (art. 317 ss LEF)

Il concordato per abbandono di attivi consente al debitore di rimettere l'insieme o una parte del proprio patrimonio a liquidatori designati dal tribunale, affinché questi procedano a una liquidazione ordinata e distribuiscano il ricavato ai creditori secondo il loro rango. Questa forma è spesso preferita al fallimento perché la liquidazione può essere meglio organizzata, gli attivi meglio valorizzati, e certi elementi dell'attività possono essere ceduti come unità funzionale a un acquirente.

I nostri avvocati intervengono sia per consigliare il debitore nella redazione della richiesta e nella negoziazione con i creditori, sia per rappresentare gli interessi dei creditori nelle assemblee concordatarie e nelle procedure di omologazione.

Domande frequenti sul concordato giudiziale

Quali imprese possono beneficiare del concordato?

Il concordato giudiziale (art. 293 ss LEF) è aperto a qualsiasi persona fisica commerciante iscritta nel registro di commercio e a qualsiasi persona giuridica soggetta al fallimento (SA, Sagl, cooperativa, fondazione commerciale). Non è riservato alle grandi imprese: anche le PMI possono beneficiarne. La condizione fondamentale è che il risanamento o la liquidazione ordinata dell'impresa sia seriamente ipotizzabile, il che il debitore deve rendere verosimile nella sua richiesta di moratoria concordataria.

Qual è la durata della moratoria concordataria?

Il tribunale accorda una moratoria provvisoria di massimo quattro mesi (art. 293a LEF), durante i quali il commissario designato esamina la situazione dell'impresa e la fattibilità di un piano di risanamento. Questa moratoria può essere prorogata fino a 24 mesi in totale (art. 295a LEF) se circostanze particolari lo giustificano, in particolare la complessità della ristrutturazione o le trattative in corso con i creditori. Per tutta la durata della moratoria, le esecuzioni e i fallimenti individuali sono sospesi.

In cosa consiste il concordato ordinario?

Il concordato ordinario (art. 314 ss LEF) è un accordo omologato dal tribunale tra il debitore e i suoi creditori, con il quale questi ultimi accettano sia di ridurre i loro crediti (concordato per abbandono di crediti), sia di accordare una proroga del termine di pagamento (concordato con dilazione), sia una combinazione dei due. Per essere omologato, il concordato deve ottenere l'accordo di una maggioranza qualificata di creditori (la metà in numero che rappresenta i due terzi dei crediti, o il quarto in numero che rappresenta i tre quarti dei crediti, art. 305 LEF).

Cos'è il concordato per abbandono di attivi?

Il concordato per abbandono di attivi (art. 317 ss LEF) implica che il debitore abbandoni l'insieme (o una parte) del proprio patrimonio a una liquidazione ordinata sotto la direzione di un liquidatore designato dal tribunale. Contrariamente al fallimento, la liquidazione concordataria può essere più flessibile e permettere la ripresa di tutta o parte dell'attività da parte di terzi. Questo tipo di concordato è spesso preferito al fallimento perché preserva meglio gli attivi e può generare un migliore tasso di soddisfacimento per i creditori.

I creditori pignoratizi sono vincolati dal concordato?

No. I creditori pignoratizi (ipotecari o mobiliari) non sono in linea di principio vincolati dal concordato per la parte del loro credito coperta dal valore del pegno (art. 305 cpv. 3 LEF). Solo la parte del loro credito che supera il valore del pegno li sottopone alle regole concordatarie come creditori chirografari. Questa protezione dei creditori garantiti è un elemento importante da tenere in considerazione durante la negoziazione di un piano concordatario.

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