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Contratto di distribuzione e di agenzia

Contratto di distribuzione e di agenzia

Il contratto di distribuzione e di agenzia nel diritto svizzero

I contratti di distribuzione e di agenzia commerciale sono strumenti essenziali per le imprese che desiderano commercializzare i propri prodotti o servizi in Svizzera o a livello internazionale tramite terzi. Il diritto svizzero non prevede una legge specifica sulla distribuzione, ma gli articoli 418a a 418v del Codice delle obbligazioni (CO) disciplinano l'agenzia commerciale. PBM Avocats assiste le imprese a Ginevra e Losanna nella redazione e gestione di questi contratti.

Confronto delle principali forme di distribuzione

Forma Status giuridico Remunerazione Indennità fine contratto
Agente commercialeIntermediario per conto del mandanteProvvigione sulle operazioni concluseSì (art. 418u CO)
Distributore esclusivoAcquirente-rivenditore indipendenteMargine sulla rivenditaNo (salvo clausola/analogia)
FranchiseeGestore indipendente sotto licenzaProfitto sull'esercizioSecondo contratto
CommissionarioIntermediario in nome proprioProvvigione sulle operazioniSecondo contratto

Il contratto di agenzia commerciale (art. 418a segg. CO)

L'agenzia commerciale è il contratto con cui l'agente si obbliga a negoziare, in nome e per conto del mandante, la conclusione di determinati affari. Le caratteristiche principali:

  • Indipendenza dell'agente: l'agente è un imprenditore indipendente, non un dipendente
  • Potere di rappresentanza: l'agente può concludere contratti in nome del mandante se tale potere gli è conferito
  • Provvigione: l'agente ha diritto a una provvigione su tutti gli affari conclusi grazie alla sua attività, anche dopo la fine del contratto se l'ordine era stato effettuato prima
  • Esclusiva: il mandante può concedere un'esclusiva territoriale; in cambio, l'agente può essere obbligato a trattare tutti gli affari nel suo territorio

L'indennità di clientela dell'agente (art. 418u CO)

Uno degli aspetti più importanti del contratto di agenzia è l'indennità di clientela dovuta alla fine del contratto. L'agente ne ha diritto se:

  • Ha apportato nuovi clienti o sviluppato sostanzialmente gli affari con i clienti esistenti
  • Il mandante continuerà a beneficiare di tali vantaggi dopo la fine del contratto
  • Il pagamento dell'indennità è equo tenuto conto delle circostanze

L'indennità massima è pari a una remunerazione annua media degli ultimi 5 anni. Può essere esclusa contrattualmente se l'agente risolve il contratto senza giusta causa o se cede il contratto a un terzo. L'azione per il pagamento dell'indennità si prescrive in un anno (art. 418u cpv. 3 CO).

Clausole essenziali di un contratto di distribuzione

  • Definizione dei prodotti/servizi: elenco preciso dei prodotti coperti dal contratto
  • Territorio esclusivo o non: zona geografica di attività
  • Obiettivi minimi: volume di vendite o fatturato minimo (pena la risoluzione)
  • Prezzi di rivendita: attenzione al diritto della concorrenza (divieto di fissare i prezzi di rivendita)
  • Condizioni di pagamento: scadenze, sconti, gestione degli insoluti
  • Assistenza commerciale: formazione, materiali marketing, supporto tecnico
  • Durata e risoluzione: termini di preavviso, condizioni di risoluzione per giusta causa
  • Clausola di non concorrenza: post-contrattuale, con limitazione ragionevole
  • Diritto applicabile e foro: scelta del diritto svizzero e del tribunale o clausola compromissoria

Qual è la differenza tra un agente commerciale e un distributore nel diritto svizzero?

L'agente commerciale (art. 418a segg. CO) è un intermediario indipendente che conclude affari in nome e per conto del mandante. Ha diritto a una provvigione sulle operazioni concluse e, alla fine del contratto, a un'indennità di clientela. Il distributore (rivenditore) acquista i prodotti per proprio conto e li rivende in nome proprio. Non beneficia automaticamente di un'indennità di clientela alla fine del contratto, salvo clausola contrattuale.

Un distributore esclusivo ha diritto a un'indennità di risoluzione del contratto?

Nel diritto svizzero, il distributore esclusivo non ha un diritto legale automatico a un'indennità di clientela alla fine del contratto, a differenza dell'agente commerciale. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette talvolta un'analogia con il contratto di agenzia (art. 418u CO) se il distributore ha sviluppato la clientela del fornitore, in particolare se il contratto prevedeva obblighi simili a quelli di un agente.

Qual è il periodo di preavviso per risolvere un contratto di distribuzione?

Per i contratti a tempo determinato, la risoluzione ordinaria è esclusa salvo clausola contrattuale. Per i contratti a tempo indeterminato, deve essere rispettato un preavviso ragionevole. La giurisprudenza svizzera determina il preavviso ragionevole tenendo conto della durata del rapporto, degli investimenti effettuati dal distributore e del tempo necessario per trovare un'alternativa commerciale. Sono stati riconosciuti termini da 6 mesi a 2 anni a seconda delle circostanze.

I contratti di distribuzione esclusiva sono soggetti al diritto della concorrenza in Svizzera?

Sì. I contratti di distribuzione esclusiva possono essere soggetti alla Legge sui cartelli (LCart) se contengono restrizioni alla concorrenza. Gli accordi verticali (tra fornitore e distributore) possono essere contrari al diritto dei cartelli se fissano i prezzi di rivendita (RPM), ripartiscono i mercati in modo abusivo, o limitano il commercio passivo. La COMCO può infliggere multe per restrizioni gravi.

È possibile includere una clausola di non concorrenza in un contratto di distribuzione?

Sì, le clausole di non concorrenza post-contrattuali sono frequenti nei contratti di distribuzione. Nel diritto svizzero (art. 340 segg. CO per analogia), sono valide se limitate nel tempo (max. 3 anni raccomandati), nello spazio (territorio ragionevole) e nell'attività (prodotti/settori interessati). Una clausola troppo ampia può essere ridotta dal giudice o dichiarata nulla.

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