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Cooperazione internazionale e scambio di informazioni fiscali

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni fiscali

La cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni fiscali in Svizzera

La Svizzera ha considerevolmente modificato la sua posizione in materia di cooperazione fiscale internazionale nel corso dell'ultimo decennio. A lungo considerata un paradiso fiscale protetto da un solido segreto bancario, la Confederazione elvetica ha progressivamente adottato gli standard internazionali di scambio di informazioni. Questa evoluzione si inserisce in un contesto mondiale di lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti. Navigare in questo panorama regolamentare complesso richiede una conoscenza approfondita sia del diritto fiscale svizzero che degli accordi internazionali che plasmano ormai gli obblighi dichiarativi.

Meccanismi di scambio di informazioni: panoramica comparativa

Meccanismo Attivazione Base legale svizzera Portata
Domanda individualeSu domanda dello Stato stranieroLAAF + CDI (art. 26 MC OCSE)Contribuente specificamente identificato
Domanda raggruppataSu domanda (categoria di persone)LAAF (criteri comportamentali)Gruppo definito per criteri (es. UBS 2009)
SAI (Norma CRS)Automatico, annualeLEAR (dal 2017)>100 paesi partner, tutti i conti dichiarabili
FATCA (Stati Uniti)Automatico, annualeAccordo bilaterale Svizzera–USAResidenti fiscali americani in Svizzera
Scambio spontaneoIniziativa dell'AFC svizzeraOAAF / CDI (art. 26)Informazioni utili senza domanda (ruling, sospetti)
CbCR (reporting paese per paese)Automatico, annualeLegge sullo scambio di dichiarazioni CbCGruppi multinazionali >CHF 900M di fatturato

Informazioni trasmesse nell'ambito del SAI (norma CRS)

Categoria di informazione Dettaglio trasmesso
Identità del titolareNome, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione fiscale (NIF)
Informazioni sul contoNumero di conto, istituzione finanziaria dichiarante
SaldiSaldo o valore del conto al 31 dicembre
Redditi finanziariInteressi, dividendi, altri redditi da investimento
Proventi da cessioniProventi lordi dalla vendita di attivi finanziari

I fondamenti giuridici dello scambio di informazioni fiscali

Il quadro giuridico che disciplina lo scambio di informazioni fiscali in Svizzera si basa su diversi pilastri fondamentali. A livello multilaterale, la Svizzera ha ratificato la Convenzione concernente l'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale elaborata congiuntamente dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa. L'attuazione è assicurata dalla Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), entrata in vigore nel 2013 e regolarmente aggiornata.

Strumenti giuridici specifici

  • L'Accordo FATCA concluso con gli Stati Uniti, che impone alle istituzioni finanziarie svizzere di comunicare informazioni sui conti detenuti da persone americane
  • L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) che attua la norma comune di rendicontazione (CRS) sviluppata dall'OCSE
  • La partecipazione allo scambio di dichiarazioni paese per paese per le grandi imprese multinazionali
  • Le disposizioni relative allo scambio di ruling fiscali nell'ambito del progetto BEPS

Condizioni di ricevibilità delle domande di assistenza

Affinché una domanda di assistenza amministrativa sia accettata dalle autorità svizzere, devono essere soddisfatte diverse condizioni:

  • La domanda deve rientrare nel quadro di una convenzione fiscale che prevede lo scambio di informazioni
  • Deve rispettare il principio di sussidiarietà (esaurimento dei mezzi interni)
  • La domanda deve essere sufficientemente dettagliata per identificare chiaramente il contribuente
  • Le informazioni richieste devono essere verosimilmente pertinenti
  • Le domande raggruppate sono ammesse sotto criteri oggettivi (no fishing expeditions)

Diritti procedurali dei contribuenti

Il diritto svizzero prevede garanzie procedurali per le persone interessate da una domanda di assistenza:

  • Diritto alla notifica: in linea di principio, informazione preventiva prima della trasmissione
  • Diritto di consultare il dossier e di presentare osservazioni
  • Diritto di ricorso fino al Tribunale federale per contestare la trasmissione
  • Principio di specialità: informazioni utilizzabili unicamente a fini fiscali

Domande frequenti sulla cooperazione fiscale internazionale

Quali strumenti giuridici permettono a un paese straniero di ottenere informazioni bancarie in Svizzera?

Esistono tre meccanismi principali: 1) La domanda di assistenza amministrativa individuale (LAAF), sulla base di una CDI, per un contribuente specificamente identificato. 2) Le domande raggruppate, relative a una categoria di persone secondo criteri comportamentali definiti. 3) Lo scambio automatico di informazioni (SAI), che trasmette automaticamente le informazioni sui conti ogni anno senza domanda specifica.

La Svizzera può rifiutare una domanda di assistenza amministrativa straniera?

Sì, a determinate condizioni. La Svizzera può rifiutare se: la domanda costituisce una 'fishing expedition' (assenza di indizi concreti), se il paese richiedente non rispetta il principio di specialità (utilizzo non fiscale), se la domanda viola il diritto svizzero o garanzie procedurali fondamentali. Le persone interessate hanno in linea di principio il diritto di essere notificate e possono opporsi davanti al Tribunale federale.

Cos'è il principio di specialità nell'assistenza amministrativa fiscale svizzera?

Il principio di specialità garantisce che le informazioni trasmesse a uno Stato straniero nell'ambito dell'assistenza amministrativa possano essere utilizzate solo a fini fiscali. Non possono essere riutilizzate in procedimenti penali ordinari (salvo eccezioni previste dalla convenzione) o per altri scopi. Questo principio costituisce una protezione importante per i contribuenti.

Da quando la Svizzera scambia informazioni automaticamente e con quanti paesi?

La Svizzera ha attivato lo scambio automatico di informazioni (SAI) per la prima volta nel 2017 con un primo gruppo di paesi. La rete si è progressivamente ampliata per raggiungere più di 100 giurisdizioni partner. I primi scambi riguardavano i dati del 2016. La Svizzera adotta un approccio bilaterale, assicurandosi che ogni partner rispetti standard di riservatezza e reciprocità.

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