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Costituire una SA in Svizzera

Costituire una SA in Svizzera

La società anonima (SA) è la forma societaria più utilizzata in Svizzera per le imprese di media e grande dimensione, nonché per le holding e le strutture d'investimento. Disciplinata dagli art. 620 a 763 CO, offre una struttura di governance solida, una responsabilità limitata degli azionisti e grande flessibilità nella trasmissione delle azioni. PBM Avocats accompagna i propri clienti in tutte le fasi di creazione di una SA a Ginevra e Losanna, dalla concezione della struttura all'iscrizione nel registro di commercio.

Le caratteristiche fondamentali della SA

La SA è una società di capitali dotata di personalità giuridica dalla sua iscrizione nel registro di commercio (art. 643 CO). Le sue principali caratteristiche sono:

  • Capitale azionario minimo: CHF 100'000, di cui almeno il 20% liberato (minimo CHF 50'000) alla costituzione (art. 632 CO)
  • Azionisti: responsabilità limitata ai loro apporti; anonimato possibile con azioni al portatore (sotto condizioni)
  • Azioni: nominative o al portatore, valore nominale libero (minimo CHF 0.01)
  • Organi obbligatori: assemblea generale, consiglio di amministrazione, organo di revisione (salvo opting-out)
  • Rappresentanza: almeno una persona domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO)
  • Trasferimento di azioni: in linea di principio libero, salvo clausola di gradimento o di restrizione negli statuti

La procedura di costituzione: tappe e formalità

Tappa Descrizione Base legale
Redazione degli statuti Contenuto obbligatorio: ragione sociale, sede, scopo, capitale, valore nominale delle azioni Art. 626 CO
Liberazione del capitale Versamento su conto di consignazione bancario (almeno 20% del capitale, min. CHF 50'000) Art. 632 CO
Atto autentico di fondazione Accertamento da parte del notaio della fondazione, degli statuti, della composizione del CdA Art. 629 CO
Nomina del CdA e revisore Designazione degli amministratori e, se del caso, dell'organo di revisione Art. 707, 727 CO
Iscrizione RC Deposito del dossier completo al registro di commercio cantonale Art. 641 CO
Pubblicazione FUSC Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, sblocco del capitale Art. 643 CO

Il consiglio di amministrazione: poteri e obblighi

Il consiglio di amministrazione (CdA) è l'organo di direzione e sorveglianza della SA (art. 707 segg. CO). Dispone di competenze inalienabili fissate all'art. 716a CO, che non può trasferire all'assemblea generale né delegare alla direzione:

  • Alta direzione della società e definizione delle istruzioni necessarie
  • Organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria
  • Nomina e revoca delle persone incaricate della gestione
  • Alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione
  • Elaborazione del rapporto di gestione e preparazione dell'assemblea generale
  • Avviso al giudice in caso di eccesso di debiti (art. 725b CO)

Gli amministratori devono esercitare le loro funzioni con tutta la diligenza necessaria e curare fedelmente gli interessi della società (art. 717 CO). La loro responsabilità personale è impegnata in caso di violazione di questi obblighi.

I tipi di azioni e il loro regime

Tipo di azione Caratteristiche Condizioni particolari
Azione nominativa Iscritta a nome del titolare nel registro degli azionisti Trasferimento tramite cessione e iscrizione nel registro
Azione al portatore Trasmissibile mediante semplice consegna del titolo Riservata alle società quotate o le cui azioni sono depositate presso un intermediario finanziario (art. 622 cpv. 1bis CO)
Azione privilegiata Diritti preferenziali sul dividendo o sulla liquidazione Da prevedere negli statuti (art. 654 CO)
Azione di godimento Senza valore nominale, diritti patrimoniali ma non diritto di voto Emessa in compensazione di azioni ammortizzate (art. 657 CO)
Buono di partecipazione Diritti pecuniari senza diritto di voto Max. il doppio del capitale azionario (art. 656a CO)

Apporti in natura e ripresa di beni

Quando la SA è costituita con apporti in natura o in caso di ripresa di beni appartenenti a fondatori o azionisti, la procedura è appesantita da requisiti specifici (art. 634 CO). Deve essere redatto un rapporto di fondazione, che attesta che il valore degli apporti corrisponde almeno al valore nominale delle azioni emesse in contropartita. Questo rapporto è soggetto alla verifica di un revisore abilitato. La sopravvalutazione di un apporto in natura costituisce un reato penale (art. 151 CP).

Regime fiscale della SA

La SA è tassata sul suo utile netto all'aliquota federale dell'8,5% (aliquota effettiva). Nel Canton Ginevra, l'aliquota effettiva combinata (federale + cantonale + comunale) è di circa il 13,99% dalla RFFA. A Losanna (Vaud), è di circa il 13,79%. I dividendi percepiti da azionisti persone giuridiche beneficiano della riduzione per partecipazioni se la partecipazione è almeno del 10% del capitale o rappresenta un valore di CHF 1 milione (art. 69 LIFD). Le holding e strutture di gruppo possono ricorrere a questo meccanismo per ottimizzare il loro onere fiscale globale, in collegamento con il nostro team di diritto fiscale.

Costi di costituzione di una SA

Voce Importo indicativo (CHF)
Onorari notarili 1'500 – 3'500
Emolumenti registro di commercio 700 – 1'200
Capitale azionario minimo liberato 50'000 (20% di CHF 100'000)
Tassa di bollo di emissione 0 se capitale ≤ CHF 1 mio
Onorari avvocato (PBM) Su preventivo

Domande frequenti sulla costituzione di una SA in Svizzera

Qual è il capitale azionario minimo per creare una SA in Svizzera?

L'art. 621 CO fissa il capitale azionario minimo a CHF 100'000. Tuttavia, solo il 20% del capitale deve essere liberato alla costituzione, con un minimo assoluto di CHF 50'000 (art. 632 CO). Il saldo può essere richiamato successivamente dal consiglio di amministrazione secondo le necessità della società. Le azioni possono essere nominative o al portatore — queste ultime sono soggette dal 2019 a condizioni rigorose di quotazione o d'iscrizione nel RC.

È necessario un atto autentico per creare una SA in Svizzera?

Sì. L'art. 629 cpv. 1 CO esige che l'atto di fondazione della SA sia redatto in forma autentica. Questo requisito si applica anche agli statuti adottati alla costituzione. Il notaio rogante deve in particolare accertare l'identità dei fondatori, l'ammontare del capitale liberato e l'assenza di garanzie concesse sugli apporti. Senza questo atto autentico, l'iscrizione nel registro di commercio sarà rifiutata.

Come è organizzata la governance di una SA?

La SA si basa su tre organi distinti: l'assemblea generale (organo supremo, art. 698 CO), il consiglio di amministrazione (direzione strategica e sorveglianza, art. 707 CO) e l'organo di revisione (controllo dei conti, art. 727 CO). Le società cosiddette 'opting-out' possono rinunciare al revisore se tutti gli azionisti vi acconsentono e la società non è soggetta al controllo ordinario (art. 727a CO). La ripartizione delle competenze tra questi organi è d'ordine pubblico per le attribuzioni essenziali.

Si può creare una SA unipersonale in Svizzera?

Sì. Dalla revisione del CO, una SA può essere costituita da un unico fondatore, persona fisica o giuridica (art. 625 CO). La SA unipersonale è frequente per le strutture holding, i veicoli d'investimento e le professioni liberali organizzate in società. Il fondatore unico può anche essere l'amministratore unico, a condizione che la società sia rappresentata da almeno una persona domiciliata in Svizzera.

Qual è la responsabilità dei fondatori e degli amministratori di una SA?

I fondatori che hanno agito in modo illecito alla costituzione (sopravvalutazione di apporti in natura, false dichiarazioni) impegnano la loro responsabilità solidale verso la società e i creditori (art. 752 CO). Gli amministratori rispondono, nel corso della vita sociale, dei danni che causano con una gestione colpevole ai sensi dell'art. 754 CO. Questa responsabilità è personale e illimitata in caso di dolo o negligenza grave. PBM Avocats consiglia gli amministratori sui loro obblighi legali, in particolare in materia di responsabilità dei dirigenti.

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