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Diritto societario

Diritto societario

Il diritto societario svizzero disciplina la costituzione, l'organizzazione e la dissoluzione delle persone giuridiche. Si fonda principalmente sul Codice delle obbligazioni (CO), la cui parte relativa alle società è stata profondamente riformata dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2023, nonché sulla Legge sulla fusione (LFus) e sul Codice di procedura civile (CPC). PBM Avocats assiste a Ginevra e Losanna tanto gli imprenditori che creano la loro società quanto gli azionisti e i dirigenti confrontati con problematiche complesse di governance, responsabilità o ristrutturazione.

Costituzione e scelta della forma giuridica

La scelta della forma giuridica è una decisione strategica fondamentale. Le forme più utilizzate in Svizzera sono la società anonima (SA, art. 620 e ss CO) e la società a garanzia limitata (Sagl, art. 772 e ss CO). La SA necessita di un capitale azionario minimo di CHF 100'000.-, di cui almeno la metà deve essere liberata alla costituzione. La Sagl, con un capitale minimo di CHF 20'000.- interamente liberato, offre una struttura più flessibile ed economica, adatta alle PMI e ai progetti familiari o imprenditoriali.

Governance e organizzazione interna

La governance di una società svizzera si basa sulla ripartizione dei poteri tra l'assemblea generale (o riunione dei soci per la Sagl), il consiglio di amministrazione (o i gestori) e, se del caso, l'organo di revisione. La revisione del diritto della SA del 2023 ha introdotto nuove possibilità: tenuta di assemblee generali per via elettronica, rappresentanza indipendente degli azionisti, introduzione della moneta estera come moneta di riferimento del capitale.

Responsabilità degli organi

L'art. 754 CO costituisce la base legale centrale della responsabilità degli organi. I membri del consiglio di amministrazione, i dirigenti e i liquidatori rispondono solidalmente del danno causato alla società, agli azionisti e ai creditori quando hanno violato i propri doveri intenzionalmente o per negligenza.

Fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni

La Legge sulla fusione (LFus) disciplina in Svizzera le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio tra persone giuridiche. La due diligence giuridica preliminare a qualsiasi acquisizione è indispensabile per identificare i rischi nascosti: passivi non dichiarati, contratti a rischio, controversie pendenti, problemi di conformità.

Trasmissione d'impresa e pianificazione successorale

La trasmissione di un'impresa familiare solleva questioni incrociate di diritto societario, diritto successorale e diritto fiscale. Per garantire la continuità dell'impresa, è consigliabile anticipare la successione mediante patti successorali, convenzioni tra azionisti con diritti di prelazione in caso di decesso, e una pianificazione fiscale adeguata.

Domande frequenti – Diritto societario

Qual è la differenza tra una SA e una Sagl in diritto svizzero?

La società anonima (SA) è disciplinata dagli art. 620 e seguenti CO. Il suo capitale azionario minimo è di CHF 100'000.-, di cui almeno CHF 50'000.- devono essere liberati. Le azioni possono essere liberamente trasferibili, il che ne fa la forma privilegiata per le società aperte o quotate. La Sagl (art. 772 e ss CO) richiede un capitale sociale minimo di CHF 20'000.- interamente liberato. Le quote sociali sono nominative e il loro trasferimento è soggetto all'accordo dei soci, il che favorisce strutture più chiuse e familiari.

Cos'è la responsabilità degli organi di una società in Svizzera?

L'art. 754 CO prevede che i membri del consiglio di amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione rispondano del danno che causano alla società, agli azionisti e ai creditori quando mancano intenzionalmente o per negligenza ai loro doveri. Questa responsabilità è personale e può essere azionata anche dopo la dissoluzione della società.

Come funziona una fusione in diritto svizzero?

La fusione è disciplinata dalla Legge sulla fusione (LFus). Può assumere la forma di una fusione per incorporazione (una società incorpora l'altra) o di una fusione per combinazione (creazione di una nuova entità). Le tappe essenziali includono la stipulazione di un contratto di fusione, un rapporto informativo ai soci, un rapporto di revisione per le grandi società, e l'iscrizione nel Registro di commercio.

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