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Divorzio e separazione in Svizzera

Divorzio e separazione in Svizzera

Il divorzio è una delle procedure giudiziarie più importanti che una persona possa attraversare: tocca al contempo la situazione personale, patrimoniale e, spesso, la sorte dei figli comuni. Il diritto svizzero del divorzio, disciplinato dagli art. 111 a 149 del Codice civile (CC) e dal Codice di procedura civile (CPC), offre diverse vie procedurali secondo il grado di accordo tra i coniugi. PBM Avocats consiglia e rappresenta i propri clienti nelle procedure di divorzio e di separazione davanti alle giurisdizioni ginevresi e vodesi, impegnandosi a trovare soluzioni durature ed equilibrate, anche per via di negoziazione o di mediazione.

Il divorzio su istanza comune: procedura e condizioni

Il divorzio su istanza comune è la forma più frequente nella pratica. Quando i coniugi si accordano sul principio del divorzio e su tutti i suoi effetti — liquidazione del regime matrimoniale, divisione degli averi del 2° pilastro (art. 122 ss CC), custodia e mantenimento dei figli, contributo di mantenimento post-divorzio — possono sottoporre al giudice una convenzione completa sul divorzio (art. 111 CC). Il tribunale, dopo aver sentito i coniugi, omologa la convenzione se constata che le parti l'hanno conclusa liberamente e dopo matura riflessione, che è chiara e completa, e che non lede manifestamente gli interessi dei figli comuni.

Quando i coniugi si accordano sul principio del divorzio ma non riescono a un accordo su tutti gli effetti accessori, l'art. 112 CC permette al giudice di pronunciare il divorzio e di statuire lui stesso sui punti litigiosi. Questa procedura mista evita l'attesa dei due anni imposta per il divorzio unilaterale pur preservando la possibilità di dirimere giudizialmente i disaccordi persistenti. PBM Avocats consiglia frequentemente i coniugi nella redazione di convenzioni di divorzio complete al fine di massimizzare le possibilità di una rapida omologazione.

Il divorzio unilaterale e la dissoluzione del matrimonio per causa grave

Quando non c'è accordo sul principio stesso del divorzio, un coniuge può introdurre una domanda unilaterale dopo due anni di separazione effettiva (art. 114 CC). La separazione non richiede nessuna formalità particolare; è sufficiente che i coniugi non condividano più di fatto la vita comune. Il coniuge richiedente deve provare la durata della separazione; l'altro coniuge non può opporsi al divorzio una volta scaduto questo termine, ma può contestare gli effetti accessori.

In caso di circostanze gravi che rendono la continuazione del matrimonio insopportabile, il divorzio può essere richiesto immediatamente senza termine di separazione (art. 115 CC). I tribunali svizzeri interpretano questa disposizione in modo restrittivo: tensioni coniugali ordinarie non bastano; occorrono motivi oggettivamente gravi, come violenza coniugale accertata, infedeltà caratterizzata o rottura definitiva e irrimediabile della vita comune. L'onere della prova spetta al richiedente.

Le misure protettive dell'unione coniugale e le misure provvisionali

Dal momento dell'inizio di una separazione di fatto, prima ancora dell'introduzione di una procedura di divorzio, i coniugi possono adire il giudice competente per ottenere misure protettive dell'unione coniugale (art. 172 ss CC). Queste misure organizzano la vita separata dei coniugi: disciplinano l'attribuzione dell'alloggio familiare, fissano un contributo di mantenimento provvisorio, organizzano la custodia e il diritto di visita sui figli, e possono autorizzare la separazione di beni giudiziaria (art. 176 CC). Sono pronunciate in procedura sommaria, il che permette di ottenere una decisione rapida.

Una volta introdotta la procedura di divorzio, possono essere ordinate misure provvisionali analoghe (art. 276 CPC). Sussistono fino all'entrata in forza del giudizio di divorzio e possono essere modificate se le circostanze cambiano. PBM Avocats interviene in urgenza per ottenere o contestare queste misure, in particolare per garantire la protezione dell'alloggio familiare o assicurare il versamento di un adeguato contributo di mantenimento provvisorio.

Gli effetti accessori del divorzio: patrimonio, figli e previdenza

Il giudizio di divorzio disciplina non solo la dissoluzione del legame coniugale, ma anche l'insieme degli effetti accessori. La liquidazione del regime matrimoniale determina la divisione dei beni tra i coniugi secondo il regime applicabile (partecipazione agli acquisti, separazione di beni o comunione di beni). La divisione del 2° pilastro costituisce spesso una posta patrimoniale importante, in particolare per le coppie dove uno dei coniugi ha ridotto la propria attività professionale per occuparsi della famiglia.

La custodia dei figli e il contributo di mantenimento — tanto per i figli quanto per l'ex-coniuge — sono oggetto di disposizioni specifiche del giudizio di divorzio, soggette al controllo del giudice anche in caso di accordo tra le parti. Il giudice non può omologare convenzioni contrarie agli interessi del figlio. Infine, questioni pratiche come il diritto al nome, il mantenimento di diritti assicurativi o la ripartizione dei debiti devono essere anch'esse disciplinate nel quadro della procedura.

Domande frequenti sul divorzio e la separazione

Qual è la differenza tra il divorzio su istanza comune e il divorzio unilaterale?

Il divorzio su istanza comune (art. 111 CC) è aperto ai coniugi che si accordano sul principio del divorzio e su tutti i suoi effetti accessori: liquidazione del regime matrimoniale, divisione del 2° pilastro, custodia e mantenimento dei figli, contributo di mantenimento post-divorzio. Presentano una convenzione completa al giudice, che la omologa dopo aver verificato che rispetti gli interessi dei figli e non sia manifestamente iniqua. Se i coniugi si accordano sul principio ma non su tutti gli effetti, l'art. 112 CC permette un divorzio su istanza comune parziale. Il divorzio unilaterale (art. 114 CC) esige invece due anni di separazione effettiva. Se la vita comune è diventata insopportabile per ragioni gravi e oggettive, il divorzio può essere richiesto immediatamente (art. 115 CC), senza termine d'attesa.

Cosa sono le misure protettive dell'unione coniugale?

Le misure protettive dell'unione coniugale (art. 172-179 CC) costituiscono un regime d'urgenza destinato a organizzare la vita separata dei coniugi senza pronunciare il divorzio. Il giudice può in particolare attribuire l'alloggio familiare a uno dei coniugi, fissare un contributo di mantenimento provvisorio, regolare la custodia e il diritto di visita sui figli, e autorizzare la separazione di beni giudiziaria. Queste misure sono provvisorie e cessano in linea di principio all'entrata in forza del giudizio di divorzio o se i coniugi riprendono la vita comune. A Ginevra, il Tribunale di prima istanza statuisce sulle misure protettive; nel canton Vaud, è il Tribunale civile del circondario competente.

Come funziona la divisione del 2° pilastro in caso di divorzio?

Dalla revisione del 2017 (art. 122 ss CC; LFLP), gli averi di previdenza professionale (LPP) accumulati durante il matrimonio sono divisi per metà tra i coniugi, qualunque sia il regime matrimoniale. La divisione riguarda le prestazioni d'uscita acquisite tra la conclusione del matrimonio e l'introduzione della procedura di divorzio. Il trasferimento si effettua direttamente tra istituzioni di previdenza, il che garantisce che ogni coniuge conservi i suoi diritti sotto forma di previdenza e non in contanti. Sono possibili deroghe per convenzione omologata dal giudice, in particolare se si è già verificato un caso di previdenza (invalidità o pensionamento), o in compensazione di altri averi di valore equivalente.

Cos'è la separazione dei letti e della tavola e in cosa differisce dal divorzio?

La separazione dei letti e della tavola (art. 117-119 CC) è una procedura che sospende il dovere di vita comune senza sciogliere il matrimonio. Può essere richiesta congiuntamente o unilateralmente, per gli stessi motivi del divorzio. Il giudice disciplina gli effetti della separazione in modo analogo al divorzio (custodia, mantenimento, uso dell'alloggio), ma i coniugi rimangono sposati: non possono risposarsi e il regime matrimoniale sussiste. La separazione è talvolta scelta per ragioni religiose, fiscali o per conservare diritti legati al matrimonio (copertura assicurativa, diritti successori legali). Dopo la separazione, ogni coniuge può richiedere unilateralmente la sua trasformazione in divorzio.

Quanto dura una procedura di divorzio in Svizzera?

La durata di una procedura di divorzio dipende dal suo tipo e dalla complessità del dossier. Un divorzio su istanza comune con convenzione completa (art. 111 CC) può essere omologato in poche settimane o mesi secondo il tribunale e il carico della giurisdizione. Un divorzio contenzioso, con istruzione completa sugli effetti accessori (liquidazione di un regime matrimoniale complesso, perizia sulla custodia, assegno alimentare contestato), può estendersi su diversi anni, in particolare se vengono presentati ricorsi davanti alla corte d'appello cantonale o al Tribunale federale. È quindi importante tentare di trovare un accordo su un massimo di punti al fine di limitare la durata e il costo della procedura.

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