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Prezzi di trasferimento in Svizzera

Prezzi di trasferimento in Svizzera

Prezzi di trasferimento e documentazione fiscale in Svizzera

La gestione dei prezzi di trasferimento costituisce una sfida maggiore per i gruppi multinazionali operanti in Svizzera. Di fronte all'intensificazione dei controlli fiscali e al rafforzamento dei requisiti in materia di documentazione, le imprese devono adottare un approccio rigoroso e conforme alle norme internazionali. La Svizzera, pur non disponendo di una legislazione specifica sui prezzi di trasferimento, applica il principio di libera concorrenza conformemente alle linee guida dell'OCSE.

Metodi di prezzi di trasferimento accettati in Svizzera

Metodo Abbreviazione Principio Applicazione tipica
Prezzo comparabile sul libero mercatoCUPConfronta il prezzo controllato con il prezzo tra parti indipendentiMaterie prime, prodotti standardizzati
Prezzo di rivenditaRPMPrezzo di rivendita a terzi − margine lordo appropriatoDistribuzione, commercio semplice
Costo maggioratoCost PlusCosti + margine di profitto appropriatoProduzione, prestazione di servizi
Margine netto transazionaleTNMMMargine netto dell'entità testata rispetto ai comparabiliServizi, distribuzione complessa
Ripartizione degli utiliPSMRipartizione degli utili combinati tra entità collegateAttivi incorporali unici, transazioni integrate

Documentazione raccomandata: struttura conforme OCSE (BEPS Azione 13)

Documento Contenuto Obbligo in Svizzera
Master File (file principale)Panoramica del gruppo: struttura, attività, politica TP, attivi incorporali, flussi finanziari infragruppoRaccomandato (non legalmente obbligatorio)
Local File (file locale)Transazioni dell'entità svizzera: analisi funzionale, comparabilità, metodo applicato, giustificazioneFortemente raccomandato (prova in caso di controllo)
CbCR (Dichiarazione paese per paese)Ripartizione dei ricavi, utili, imposte e attività per paeseObbligatorio se fatturato consolidato >CHF 900M

Transazioni infragruppo frequentemente controllate

Tipo di transazione Rischio TP Punto di attenzione
Prestiti infragruppoElevatoTasso di interesse conforme al mercato (circolare AFC); sottocapitalizzazione
Royalties (licenze IP)Molto elevatoAnalisi DEMPE; sostanza R&D in Svizzera per patent box
Servizi di managementMedioValore economico reale per l'entità beneficiaria
Trasferimenti di attivi incorporaliMolto elevatoValutazione robusta (DCF); hard-to-value intangibles
Ristrutturazioni (trasformazione in principale)ElevatoIndennizzo di uscita per entità che abbandonano funzioni/rischi

Quadro giuridico dei prezzi di trasferimento in Svizzera

Il diritto fiscale svizzero non contiene disposizioni specifiche riguardanti i prezzi di trasferimento, contrariamente a numerosi paesi. Tuttavia, le autorità fiscali svizzere si basano sull'articolo 58 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e sull'articolo 24 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) per rettificare gli utili risultanti da transazioni non conformi al principio di libera concorrenza.

Le autorità fiscali svizzere seguono generalmente i Principi dell'OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento. La Svizzera ha aderito al progetto BEPS dell'OCSE e ne attua progressivamente le raccomandazioni.

Accordi preliminari in materia di prezzi di trasferimento (APA)

Gli Accordi Preliminari in materia di Prezzi di Trasferimento (APA) costituiscono uno strumento prezioso per mettere al sicuro le transazioni infragruppo complesse. La Svizzera propone:

  • APA unilaterali: implicano solo l'amministrazione fiscale svizzera (durata 3-5 anni)
  • APA bilaterali o multilaterali: implicano la Svizzera e una o più altre giurisdizioni (procedura amichevole CDI) — preferibili perché eliminano il rischio di doppia imposizione

La procedura APA comprende: riunione preliminare informale, presentazione formale, analisi da parte dell'AFC, negoziazione per gli APA bilaterali, conclusione e attuazione.

Domande frequenti sui prezzi di trasferimento in Svizzera

La Svizzera impone un obbligo legale di documentazione dei prezzi di trasferimento?

No. La Svizzera non ha una legge specifica che imponga formalmente la preparazione di una documentazione dei prezzi di trasferimento, contrariamente alla Germania o alla Francia. Tuttavia, durante un controllo fiscale, l'assenza di documentazione può comportare un'inversione dell'onere della prova e rettifiche fiscali. La preparazione di un Master File + Local File conforme agli standard OCSE è fortemente raccomandata.

Quali metodi OCSE di prezzi di trasferimento accettano le autorità svizzere?

Le autorità svizzere applicano i Principi OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento. I metodi accettati sono: CUP (prezzo comparabile sul libero mercato), metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato, TNMM (margine netto transazionale), e metodo della ripartizione degli utili. La scelta del metodo dipende dai fatti e dalle circostanze; nessun metodo è imposto, ma il metodo più appropriato deve essere giustificato.

Quando un'impresa svizzera è tenuta a preparare una dichiarazione paese per paese (CbCR)?

L'obbligo di dichiarazione paese per paese (Country-by-Country Reporting) si applica alle società madri di gruppi multinazionali il cui fatturato consolidato supera CHF 900 milioni (circa EUR 750 milioni). Questa dichiarazione deve essere presentata all'AFC entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale. Viene poi scambiata automaticamente con le giurisdizioni partner.

Come mettere al sicuro una politica di prezzi di trasferimento in Svizzera prima di un controllo?

Le principali misure preventive sono: 1) Preparare una documentazione solida (Master File + Local File) basata su un'analisi funzionale approfondita. 2) Ottenere un Accordo Preliminare sui Prezzi di trasferimento (APA) presso l'AFC per le transazioni significative o complesse. 3) Verificare regolarmente la coerenza tra la sostanza economica delle entità svizzere e la loro remunerazione. 4) Allineare la documentazione con i rapporti BEPS Azione 13.

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