Una volta pronunciato il fallimento dal tribunale, si apre la procedura di liquidazione collettiva sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale di vigilanza. L'amministrazione del fallimento si occupa dell'inventario del patrimonio, dell'appello ai creditori, della graduatoria dei crediti e della realizzazione degli attivi. PBM Avocats rappresenta creditori, debitori e terzi interessati in ogni fase di questa procedura complessa, dai suoi uffici di Ginevra e Losanna.
L'inventario e le prime misure conservative
Dall'apertura del fallimento, l'ufficio dei fallimenti procede all'inventario del patrimonio del debitore (art. 221 LEF): censimento di tutti i beni mobili e immobili, dei crediti e dei diritti, nonché dei debiti. Il debitore è tenuto a collaborare attivamente e a fornire tutte le informazioni necessarie (art. 222 LEF); il rifiuto di collaborazione può costituire un reato penale (art. 163 CP).
Misure conservative immediate vengono prese dall'ufficio: apposizione dei sigilli, blocco dei conti bancari, informazione ai terzi debitori di non versare più prestazioni direttamente al debitore fallito. Gli organi della società fallita perdono i poteri di rappresentanza dal momento della pronuncia del giudizio.
L'appello ai creditori e la produzione dei crediti (art. 232 LEF)
L'appello ai creditori è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e nei fogli ufficiali cantonali (art. 232 LEF). Invita i creditori a produrre i loro crediti entro il termine impartito dall'amministrazione del fallimento (generalmente un mese). Ogni creditore deve indicare l'importo del suo credito, la sua causa, le garanzie di cui beneficia e allegare i documenti giustificativi.
I creditori pignoratizi (ipoteche, pegni mobiliari) sono trattati separatamente: vengono soddisfatti con priorità sul ricavato della realizzazione dell'oggetto gravato, prima di qualsiasi distribuzione ai creditori chirografari.
Lo stato di graduatoria e le classi di creditori (art. 219 LEF)
Sulla base dei crediti prodotti, l'amministrazione del fallimento stabilisce lo stato di graduatoria (art. 244 LEF). Questo atto elenca l'insieme dei crediti ammessi, respinti o contestati, e attribuisce loro una classe di priorità secondo l'art. 219 LEF:
- 1a classe: crediti dei lavoratori relativi ai salari degli ultimi sei mesi, le indennità di ferie, i crediti derivanti da un fondo di partecipazione e altri crediti derivanti dal contratto di lavoro;
- 2a classe: contributi AVS, AI, IPG e AD dovuti dal datore di lavoro per gli ultimi ventiquattro mesi;
- 3a classe: tutti gli altri crediti chirografari (fornitori, prestatori, creditori ordinari).
I creditori di classe inferiore vengono soddisfatti solo se i creditori delle classi superiori sono stati integralmente pagati. In pratica, nella grande maggioranza dei fallimenti, i creditori di 3a classe non ricevono nulla o una quota molto bassa.
Liquidazione ordinaria e liquidazione sommaria
La procedura segue la via della liquidazione ordinaria (art. 221 ss LEF) quando l'attivo sembra sufficiente per coprire le spese di liquidazione o quando un creditore accetta di anticipare tali spese. Viene designata un'amministrazione del fallimento, composta in genere da professionisti specializzati. È incaricata della realizzazione dell'attivo: vendita alle aste pubbliche o di comune accordo dei beni mobili (art. 256 LEF), realizzazione degli immobili (art. 261 ss LEF), recupero dei crediti.
Se l'attivo sembra insufficiente per coprire le spese della liquidazione ordinaria, il tribunale può ordinare la liquidazione sommaria (art. 231 LEF), che è più spedita. L'ufficio dei fallimenti realizza direttamente gli attivi disponibili, senza costituire un'amministrazione speciale né un appello formale ai creditori.
PBM Avocats interviene sia per rappresentare un creditore nella procedura di graduatoria, contestare una decisione dell'amministrazione del fallimento, difendere gli interessi di dirigenti messi in causa, o consigliare i potenziali acquirenti di attivi della massa fallimentare.
Domande frequenti sullo svolgimento della procedura di fallimento
Qual è la differenza tra liquidazione ordinaria e liquidazione sommaria?
La liquidazione ordinaria (art. 221 ss LEF) si applica quando la massa attiva è presumibilmente sufficiente per coprire le spese di liquidazione o quando un creditore anticipa le spese necessarie. Implica la designazione di un'amministrazione del fallimento a tre membri, un appello ai creditori, la redazione di un inventario completo, la produzione di crediti e la realizzazione degli attivi tramite aste o vendita di comune accordo. La liquidazione sommaria (art. 231 LEF) si applica quando l'attivo non sembra sufficiente per coprire le spese; è più rapida e meno costosa.
Quali sono i termini per produrre il proprio credito?
L'appello ai creditori è pubblicato nel FUSC e nei fogli ufficiali cantonali (art. 232 LEF). Il termine per produrre il proprio credito è generalmente di un mese dalla pubblicazione (termine fissato dall'amministrazione del fallimento). Questo termine è perentorio: i creditori che non producono in tempo sono in linea di principio ammessi allo stato di graduatoria solo in seconda classe e dopo i creditori che hanno prodotto nel termine ordinario.
Come funziona lo stato di graduatoria?
Lo stato di graduatoria (art. 244 ss LEF) è il documento redatto dall'amministrazione del fallimento che elenca tutti i crediti prodotti e la loro classe di priorità. La LEF distingue tre classi: 1a classe (crediti di diritto del lavoro: salari degli ultimi 6 mesi, indennità di ferie, ecc.); 2a classe (contributi sociali AVS/AI/IPG/AD dovuti dal datore di lavoro); 3a classe (tutti gli altri creditori chirografari).
Si può contestare lo stato di graduatoria?
Sì. Qualsiasi creditore e il debitore stesso possono contestare lo stato di graduatoria entro 20 giorni dalla sua messa in consultazione (art. 250 LEF), tramite un'azione di contestazione dello stato di graduatoria. Il termine è perentorio. Il ricorrente può contestare l'ammissione di un credito di un altro creditore (azione negatoria) o il rigetto del proprio credito (azione positiva). La controversia è giudicata dal tribunale civile ordinario.
Gli atti compiuti prima del fallimento possono essere revocati?
Sì. La LEF prevede due meccanismi di attacco degli atti anteriori al fallimento: la revocazione (actio pauliana, art. 285 ss LEF), che permette di annullare atti compiuti nei periodi sospetti prima dell'apertura del fallimento e che hanno leso i creditori (donazioni nei due anni, atti a titolo oneroso svantaggiosi nell'anno), e la nullità assoluta prevista dall'art. 204 LEF per gli atti successivi all'apertura.