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Cambiamento di cognome in Svizzera

Cambiamento di cognome in Svizzera

Il cognome è un elemento fondamentale della personalità giuridica. L'art. 29 CC tutela ogni persona dall'usurpazione del proprio nome e le conferisce il diritto di utilizzarlo. In linea di principio, il cognome attribuito alla nascita o al momento della costituzione dello stato civile è immutabile. Tuttavia, il diritto svizzero prevede diverse situazioni in cui un cambiamento di cognome o di nome è possibile, sia a seguito di un evento di stato civile (matrimonio, divorzio, filiazione), sia su domanda fondata su motivi legittimi.

Il principio dell'immutabilità del cognome

Il cognome, nel diritto svizzero, è in linea di principio fisso. È determinato alla nascita secondo le norme del diritto della filiazione (art. 270 e segg. CC) e iscritto nei registri dello stato civile. Questa stabilità risponde ad esigenze di ordine pubblico: il cognome identifica la persona nei suoi rapporti giuridici, familiari e sociali. La sua stabilità garantisce la certezza del diritto nei confronti dei terzi e la coerenza dei registri ufficiali.

Questo principio di immutabilità non è tuttavia assoluto. Il legislatore ha aperto vie che permettono la modifica del cognome in circostanze determinate, disciplinate dalla legge e soggette al controllo di un'autorità.

Il cambiamento per motivi legittimi (art. 30 cpv. 1 CC)

L'art. 30 cpv. 1 CC dispone che il governo del cantone di domicilio può, in presenza di motivi legittimi, autorizzare una persona a cambiare cognome. La competenza spetta dunque all'autorità cantonale — e non a un'autorità federale —, il che implica che la procedura e le tasse variano da cantone a cantone.

La legge non definisce la nozione di «motivi legittimi» in modo esaustivo. L'autorità valuta ogni situazione concretamente, tenendo conto dell'interesse della persona richiedente e degli interessi dei terzi potenzialmente coinvolti. La giurisprudenza cantonale e la dottrina hanno elaborato categorie di situazioni tipicamente riconosciute come motivi legittimi.

La domanda è presentata dalla persona stessa — o dal suo rappresentante legale se è minorenne o sotto curatela generale. Essa è indirizzata al dipartimento o ufficio cantonale competente secondo il diritto cantonale applicabile nel luogo di domicilio.

Esempi di motivi legittimi tipicamente riconosciuti

Senza che questo elenco sia esaustivo, i motivi seguenti sono generalmente riconosciuti come legittimi dalle autorità cantonali svizzere:

  • Cognome ridicolo, offensivo o dalla connotazione peggiorativa: un cognome il cui suono, il cui significato o la cui associazione con termini degradanti espone la persona a derisioni o difficoltà nelle sue relazioni sociali e professionali costituisce un motivo serio.
  • Rilevanti difficoltà pratiche: un cognome estremamente difficile da pronunciare o da scrivere in francese, in tedesco o in italiano — a seconda della regione di domicilio — può creare complicazioni amministrative ripetute che giustificano un cambiamento.
  • Adozione di un cognome portato nella pratica: quando una persona è conosciuta sotto un cognome diverso dal proprio nome legale da molti anni (ad esempio, un nome d'arte o un cognome portato de facto), l'ufficializzazione di tale cognome nei registri dello stato civile può essere autorizzata.
  • Motivi legati all'identità di genere: dall'entrata in vigore dell'art. 30b CC il 1° gennaio 2022, il cambiamento di nome legato all'identità di genere può avvenire nel quadro della procedura semplificata dinanzi all'ufficiale dello stato civile (cfr. infra). Al di fuori di tale procedura, motivi legati all'identità possono fondare una domanda ai sensi dell'art. 30a CC.

Cambiamenti di cognome connessi allo stato civile

Diversi eventi di stato civile comportano di pieno diritto o consentono una modifica del cognome, senza che sia necessario ricorrere alla procedura di cui all'art. 30 cpv. 1 CC.

Scelta del cognome al momento del matrimonio (art. 160 CC)

Al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi conservano in linea di principio ciascuno il proprio cognome da nubile o celibe (art. 160 cpv. 1 CC). Possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome comune il cognome da nubile o celibe di uno di loro. Il coniuge che ha rinunciato al proprio cognome da nubile o celibe può aggiungere quest'ultimo al cognome comune, a condizione che il cognome combinato non comprenda più di due elementi.

Cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 119 CC)

In caso di divorzio o di annullamento del matrimonio, ciascun coniuge riacquista il diritto di portare il proprio cognome da nubile o celibe. Il coniuge che aveva cambiato cognome al momento del matrimonio può decidere, in qualsiasi momento dopo lo scioglimento, di riprendere il proprio cognome da nubile o celibe mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Può anche scegliere di conservare il cognome coniugale — tale decisione gli appartiene liberamente e non può essere imposta dall'altro coniuge.

Cognome del figlio (art. 270 e segg. CC)

Il cognome del figlio è determinato dalla sua filiazione. Il figlio i cui genitori sono coniugati porta il cognome comune o, in mancanza di un cognome comune, il cognome da nubile o celibe di uno dei genitori secondo la loro dichiarazione (art. 270 CC). Il figlio la cui filiazione è stabilita nei confronti di un solo genitore porta il cognome da nubile o celibe di tale genitore. In caso di riconoscimento o di accertamento giudiziale della filiazione, il cognome del figlio può essere modificato alle condizioni previste dagli art. 270a e 270b CC.

Il cambiamento di nome (art. 30a CC)

L'art. 30a CC, introdotto in occasione della revisione del diritto del nome entrata in vigore il 1° gennaio 2013, prevede la possibilità di cambiare il nome ufficiale su domanda indirizzata all'autorità cantonale competente. Le condizioni e la procedura sono analoghe a quelle del cambiamento di cognome: la persona deve giustificare motivi legittimi e la domanda è esaminata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio.

Il cambiamento di nome è iscritto nei registri dello stato civile. È opponibile ai terzi dalla data dell'iscrizione e pubblicato secondo le norme cantonali applicabili.

La modifica dell'indicazione del sesso nei registri dello stato civile (art. 30b CC)

Dal 1° gennaio 2022, l'art. 30b CC istituisce una procedura semplificata che consente a qualsiasi persona maggiorenne e capace di discernimento di far modificare l'indicazione del proprio sesso nei registri dello stato civile. La procedura si svolge mediante una dichiarazione personale dinanzi all'ufficiale dello stato civile, senza che sia necessario produrre una perizia medica o psichiatrica, né giustificare un intervento chirurgico o un trattamento ormonale.

Al momento di tale dichiarazione, la persona può contestualmente chiedere il cambiamento del proprio nome ufficiale. La modifica è iscritta nel registro dello stato civile e produce i suoi effetti dall'iscrizione. Deve trascorrere un periodo di tre anni prima che possa essere effettuata una nuova modifica in senso contrario.

Procedura cantonale

La procedura di cambiamento di cognome o di nome sulla base degli art. 30 e 30a CC è una procedura amministrativa cantonale. Essa varia a seconda dei cantoni, in particolare quanto all'autorità competente, ai documenti richiesti e alle tasse.

Nel cantone di Ginevra, la competenza spetta al Dipartimento della sicurezza, della popolazione e della salute (o al dipartimento competente secondo l'organizzazione governativa in vigore). La domanda deve essere corredata dei pertinenti documenti di stato civile e di un'esposizione dei motivi.

Nel cantone di Vaud, la competenza è esercitata dal dipartimento competente in materia di stato civile. Il richiedente deve indirizzare una richiesta scritta motivata corredata dei documenti di identità e di stato civile richiesti.

In tutti i cantoni, la decisione dell'autorità può essere impugnata mediante ricorso amministrativo secondo il diritto cantonale applicabile.

Effetti del cambiamento di cognome

Il cambiamento di cognome autorizzato dall'autorità cantonale è iscritto nei registri dello stato civile. Da tale iscrizione:

  • Il nuovo cognome è il cognome legale della persona, che deve utilizzarlo in tutti i suoi rapporti giuridici e ufficiali
  • Il cambiamento è opponibile ai terzi dalla sua pubblicazione secondo le norme cantonali applicabili
  • La persona è tenuta a far modificare i propri documenti ufficiali (passaporto, carta d'identità, patente di guida, ecc.) entro i termini legali previsti dalle normative settoriali interessate
  • Gli atti giuridici conclusi in precedenza sotto il vecchio cognome rimangono validi

L'art. 30 cpv. 3 CC prevede che il cambiamento di cognome non modifichi i diritti e gli obblighi derivanti dalla filiazione.

Opposizione al cambiamento di cognome

L'art. 30 cpv. 2 CC riserva il diritto dei terzi lesi dal cambiamento di cognome di contestarne la validità. Qualsiasi persona che si senta lesa dal cambiamento di cognome di un terzo può impugnare tale cambiamento dinanzi al giudice civile entro un anno dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso entro dieci anni dall'iscrizione del cambiamento nei registri dello stato civile.

Tale azione di contestazione è un procedimento giudiziario distinto dalla procedura amministrativa che ha condotto al cambiamento. Rientra nella giurisdizione dei tribunali civili ordinari e presuppone che il ricorrente dimostri l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato a contestare il cambiamento.

Tipi di cambiamenti e procedure applicabili

Tipo di cambiamento Base legale Autorità competente Condizioni principali
Cambiamento di cognome (motivi legittimi)Art. 30 cpv. 1 CCGoverno cantonale (dipartimento competente)Motivi legittimi, domicilio in Svizzera
Cambiamento di nome (motivi legittimi)Art. 30a CCAutorità cantonale competenteMotivi legittimi, domicilio in Svizzera
Modifica dell'indicazione del sesso e del nome nei registri dello stato civileArt. 30b CCUfficiale dello stato civileMaggiore età, capacità di discernimento, dichiarazione personale
Cognome al momento del matrimonioArt. 160 CCUfficiale dello stato civileDichiarazione al momento del matrimonio
Ripresa del cognome da nubile/celibe dopo il divorzioArt. 119 CCUfficiale dello stato civileDichiarazione dopo lo scioglimento del matrimonio
Cognome del figlio (modifica legata alla filiazione)Art. 270a–270b CCAutorità di protezione del figlio / ufficiale dello stato civileCondizioni legate all'accertamento o alla modifica della filiazione

Domande frequenti sul cambiamento di cognome in Svizzera

Quali sono le condizioni per cambiare cognome in Svizzera?

Il cambiamento di cognome è disciplinato dall'art. 30 cpv. 1 CC. L'autorità cantonale competente può autorizzare il cambiamento se la persona fa valere motivi legittimi. La legge non elenca i motivi in modo esaustivo: essi sono valutati caso per caso dall'autorità. Sono tipicamente riconosciuti i cognomi dal suono ridicolo o offensivo, i cognomi che presentano rilevanti difficoltà pratiche (ortografia, pronuncia), i cognomi portati nella pratica ma non iscritti nei registri dello stato civile, nonché motivi legati all'identità personale. La domanda deve essere presentata al dipartimento o ufficio cantonale competente (a seconda del cantone: dipartimento di giustizia, cancelleria dello Stato, ecc.).

È possibile cambiare il nome di battesimo in Svizzera?

Sì. Il cambiamento di nome è disciplinato dall'art. 30a CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2013. La procedura è identica a quella del cambiamento di cognome: la persona deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente e far valere motivi legittimi. Il cambiamento di nome è iscritto nei registri dello stato civile ed è opponibile ai terzi. Si noti che nel quadro di una modifica del sesso nei registri dello stato civile (art. 30b CC), il cambiamento di nome può avvenire contestualmente dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Quanto costa un cambiamento di cognome in Svizzera?

Le tasse variano a seconda dei cantoni, poiché la procedura è di competenza cantonale. A titolo esemplificativo, nel cantone di Ginevra le tasse amministrative per una domanda di cambiamento di cognome sono fissate dal regolamento cantonale sulle tasse in materia di stato civile. È opportuno informarsi direttamente presso l'ufficio competente del cantone di domicilio. A queste tasse si aggiungono eventualmente i costi connessi alla modifica dei documenti ufficiali (passaporto, patente di guida, ecc.) a seguito del cambiamento.

È possibile modificare l'indicazione del sesso nei registri dello stato civile in Svizzera?

Sì. Dal 1° gennaio 2022, l'art. 30b CC consente a qualsiasi persona maggiorenne e capace di discernimento di far modificare l'indicazione del proprio sesso nei registri dello stato civile mediante una dichiarazione personale dinanzi all'ufficiale dello stato civile. La procedura non richiede né una perizia medica né una perizia psichiatrica e non presuppone alcun intervento chirurgico. La persona può contestualmente chiedere il cambiamento del proprio nome ufficiale. Il nuovo sesso e il nuovo nome sono iscritti nei registri dello stato civile e sono opponibili ai terzi.

Il mio ex coniuge può costringermi a riprendere il cognome da nubile/celibe?

No. Ai sensi dell'art. 119 CC, dopo lo scioglimento del matrimonio (divorzio o morte), ciascun coniuge riacquista il diritto di portare il proprio cognome da nubile o celibe. Tuttavia, il coniuge che ha cambiato cognome al momento del matrimonio può decidere di conservare il cognome acquisito in tale occasione: tale decisione gli appartiene in via esclusiva. L'ex coniuge non può in alcun modo imporre la ripresa del cognome da nubile o celibe. La decisione di conservare o meno il cognome coniugale è una prerogativa personale.

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