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Protezione della personalità

Protezione della personalità

La protezione della personalità è sancita agli art. 28 ss. del Codice civile svizzero (CC). Essa copre l'insieme degli attributi inerenti alla persona — il suo onore, la sua reputazione, la sua vita privata, la sua immagine, il suo nome e la sua identità — e conferisce a ogni persona fisica o giuridica diritti di azione in caso di lesione illecita. La via civile è indipendente dai procedimenti penali e può essere combinata con le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) riveduta, in vigore dal 1° settembre 2023.

Il quadro legale: art. 28 CC

L'art. 28 cpv. 1 CC dispone: «Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a tutela di questa, agire in giudizio contro chiunque partecipi alla lesione.» Questo diritto spetta a ogni persona, fisica o giuridica (art. 53 CC per le persone giuridiche).

Il meccanismo legale si fonda su una presunzione di illiceità: qualsiasi lesione della personalità è reputata illecita, salvo che sia giustificata. Spetta all'autore della lesione dimostrare l'esistenza di un fatto giustificativo.

Lesioni lecite e illecite (art. 28 cpv. 2 CC)

L'art. 28 cpv. 2 CC elenca tre categorie di fatti giustificativi che rendono lecita una lesione:

  • Il consenso della vittima — la persona interessata ha validamente acconsentito alla lesione (ad es. autorizzazione alla pubblicazione di un'immagine, divulgazione volontaria di informazioni private)
  • Un interesse privato preponderante — l'autore della lesione agisce per proteggere un proprio interesse legittimo che prevale sull'interesse della vittima alla conservazione della sua personalità
  • Un interesse pubblico preponderante — la lesione è giustificata dall'informazione del pubblico, dalla libertà di stampa o da un interesse generale riconosciuto
  • La legge — una disposizione legale autorizza espressamente la lesione (ad es. obblighi di comunicazione, misure penali)

La ponderazione degli interessi deve essere effettuata tenendo conto della gravità della lesione e dell'importanza dell'interesse invocato come giustificazione.

Le azioni disponibili (art. 28a CC)

L'art. 28a cpv. 1 CC offre tre azioni non pecuniarie, cumulabili secondo le circostanze:

  • Azione di accertamento (cpv. 1 n. 1) — fare accertare giudizialmente l'esistenza della lesione, in particolare quando il turbamento persiste nonostante la cessazione dell'atto o quando la vittima ha un interesse all'accertamento
  • Azione di cessazione (cpv. 1 n. 2) — fare mettere fine a una lesione in corso e continua; è l'azione più frequente, volta ad esempio alla rimozione di una pubblicazione o alla cancellazione di un contenuto online
  • Azione di divieto (cpv. 1 n. 3) — prevenire una lesione futura la cui realizzazione è imminente; richiede di dimostrare la minaccia concreta di una lesione

L'art. 28a cpv. 3 CC riserva inoltre le azioni di riparazione pecuniaria:

  • Risarcimento del danno — secondo gli art. 41 ss. CO, sulla base di una colpa e di un danno provato. Si veda la pagina responsabilità civile in Svizzera.
  • Torto morale — art. 49 CO: indennità equa in caso di lesione grave e colposa della personalità. Si veda la pagina risarcimento del danno e torto morale.
  • Restituzione del guadagno — art. 423 CO: se l'autore ha realizzato un profitto ledendo la personalità della vittima (ad es. sfruttamento commerciale non autorizzato di un'immagine), la vittima può esigere la restituzione del guadagno realizzato, anche senza colpa provata.

Le misure cautelari (art. 261 ss. CPC)

In caso di lesione imminente o di particolare urgenza, la vittima può richiedere misure cautelari al tribunale competente (art. 261 ss. del Codice di procedura civile, CPC). Le precedenti disposizioni degli art. 28c–28f CC sono state abrogate all'entrata in vigore del CPC nel 2011; il diritto delle misure cautelari è ora disciplinato esclusivamente dal CPC.

Le condizioni per la concessione sono:

  • La verosimiglianza di un diritto — il richiedente rende verosimile che la lesione è illecita (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC)
  • L'urgenza — al richiedente incombe la minaccia di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b CPC)

Il tribunale può in particolare ordinare il divieto di pubblicazione, la cancellazione di un contenuto, il sequestro di supporti di diffusione o qualsiasi altra misura idonea a proteggere la personalità. In caso di pericolo nel ritardo, può essere pronunciato un provvedimento superprovvisorio senza sentire la controparte (art. 265 CPC).

Il diritto di risposta (art. 28g–28l CC)

Il diritto di risposta è un meccanismo specifico applicabile ai mezzi di comunicazione a diffusione periodica (stampa scritta, radio, televisione, pubblicazioni online a carattere periodico). Esso permette a ogni persona direttamente interessata da una presentazione di fatti inesatti di far pubblicare una risposta rettificativa.

Condizioni e modalità:

  • Titolare del diritto — ogni persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla presentazione di fatti (art. 28g cpv. 1 CC)
  • Oggetto — unicamente la presentazione di fatti, non i giudizi di valore (art. 28h cpv. 1 CC)
  • Forma e lunghezza — la risposta deve essere concisa e limitarsi all'oggetto della presentazione contestata; non può eccedere il doppio del testo cui si riferisce (art. 28h cpv. 2 CC)
  • Termine — venti giorni dalla presa di conoscenza, ma al più tardi tre mesi dopo la diffusione (art. 28i cpv. 2 CC)
  • Pubblicazione — il mezzo di comunicazione deve pubblicare la risposta senza indugio, nella stessa rubrica o in una posizione equivalente, senza spese per il richiedente (art. 28i cpv. 1 CC)
  • Rifiuto — in caso di rifiuto ingiustificato di pubblicazione, il giudice può ordinare la pubblicazione sotto comminatoria di penale (art. 28l CC)

Protezione dei dati personali e articolazione con la LPD

La Legge federale sulla protezione dei dati riveduta (LPD del 25 settembre 2020, in vigore dal 1° settembre 2023) offre una via di protezione complementare all'art. 28 CC quando la lesione della personalità risulta da un trattamento di dati personali.

I diritti riconosciuti dalla LPD comprendono in particolare:

  • Diritto di accesso (art. 25 LPD) — ogni persona può chiedere al responsabile del trattamento di comunicarle i dati che la riguardano, la loro origine, la loro finalità e gli eventuali destinatari
  • Diritto di rettifica (art. 32 LPD) — esigere la correzione di dati inesatti
  • Diritto alla cancellazione (art. 32 LPD) — chiedere la cancellazione o la distruzione di dati trattati in violazione della legge
  • Diritto di opposizione — opporsi a determinati trattamenti, in particolare a fini di prospecting commerciale

La LPD prevede inoltre obblighi rafforzati per i responsabili del trattamento (principio di privacy by design e by default, art. 7 LPD; obbligo di notificare le violazioni della sicurezza all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, art. 24 LPD). Entrambe le vie — art. 28 CC e LPD — possono essere percorse contemporaneamente quando la lesione della personalità deriva da un trattamento illecito di dati. Si veda anche la pagina diritto all'immagine in Svizzera.

Aspetti protetti della personalità — panoramica

Aspetto protetto Esempi di lesioni Disposizioni applicabili
Onore e reputazione Dichiarazioni diffamatorie, false dichiarazioni pubbliche, denigrazione professionale Art. 28 CC; art. 173, 174 CP; vedere diffamazione civile
Vita privata (sfera privata, intima e segreta) Divulgazione non autorizzata di informazioni personali, intercettazioni illecite, sorveglianza Art. 28 CC; art. 179 ss. CP; LPD
Immagine Pubblicazione di una fotografia senza consenso, utilizzo commerciale dell'immagine Art. 28 CC; vedere diritto all'immagine
Nome Furto d'identità, utilizzo non autorizzato del nome a fini commerciali Art. 29 CC (azione di protezione del nome)
Identità personale Rappresentazione distorta o falsificata della persona, deepfake, profilo falso Art. 28 CC; LPD (dati biometrici)
Libertà economica (personalità professionale) Denigrazione della reputazione commerciale, ostacolo alla libertà di lavorare Art. 28 CC; art. 2 ss. LCD (concorrenza sleale)

Prescrizione delle azioni

Le azioni non pecuniarie fondate sull'art. 28a cpv. 1 CC (accertamento, cessazione, divieto) non si prescrivono in senso stretto finché la lesione sussiste o il rischio di ripetizione permane. Le azioni di risarcimento del danno e di indennità per torto morale sono invece soggette alle norme di prescrizione del diritto delle obbligazioni:

  • Termine relativo: tre anni dal giorno in cui la vittima ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento (art. 60 cpv. 1 CO, nella versione modificata dalla revisione del diritto della prescrizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020)
  • Termine assoluto: dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'atto dannoso (art. 60 cpv. 1 CO), indipendentemente dalla conoscenza del danno
  • Lesioni penali: se l'atto costituisce anche un reato, il termine di prescrizione dell'azione civile non può essere inferiore al termine di prescrizione dell'azione penale (art. 60 cpv. 2 CO)

L'azione di restituzione del guadagno (art. 423 CO) si prescrive secondo le norme applicabili alla gestione d'affari senza mandato, ossia secondo i termini ordinari. È opportuno agire tempestivamente per evitare qualsiasi questione di prescrizione, in particolare quando la lesione è avvenuta in passato.

Domande frequenti sulla protezione della personalità in Svizzera

Cos'è una violazione della personalità nel diritto svizzero?

Una violazione della personalità è qualsiasi azione od omissione che pregiudica gli attributi della personalità di una persona: il suo onore, la sua reputazione, la sua vita privata, la sua immagine, il suo nome o la sua identità. L'art. 28 cpv. 1 CC prevede che chi subisce un'illecita lesione della personalità può chiedere la protezione del giudice contro chiunque vi partecipi. La lesione si presume illecita; spetta all'autore della lesione dimostrare l'esistenza di un fatto giustificativo (art. 28 cpv. 2 CC).

Quali azioni posso intraprendere in caso di violazione della mia personalità?

L'art. 28a CC prevede tre azioni principali: l'azione di accertamento della lesione (cpv. 1 n. 1), l'azione di cessazione di una lesione in corso (cpv. 1 n. 2) e l'azione di divieto di una lesione futura imminente (cpv. 1 n. 3). Se la lesione è colposa, la persona lesa può inoltre chiedere il risarcimento del danno (art. 41 CO), un'indennità per torto morale (art. 49 CO) e, in caso di arricchimento indebito dell'autore, la restituzione del guadagno (art. 423 CO). In caso d'urgenza, possono essere richieste misure cautelari al tribunale (art. 261 ss. CPC).

Qual è la differenza tra l'azione civile (art. 28 CC) e la querela penale (art. 173 CP)?

L'azione civile fondata sull'art. 28 CC mira a far cessare la lesione, a farla accertare o a ottenere riparazione (risarcimento del danno, torto morale). È indipendente da qualsiasi responsabilità penale. La querela penale per diffamazione (art. 173 CP) o calunnia (art. 174 CP) tende a sanzionare penalmente l'autore di una lesione dell'onore. Entrambe le vie possono essere percorse contemporaneamente. In materia penale, la prova della verità costituisce di regola un fatto giustificativo (art. 173 cpv. 2 CP); nel diritto civile, i fatti giustificativi sono più ampi (art. 28 cpv. 2 CC).

Posso chiedere sia il risarcimento del danno sia un'indennità per torto morale?

Sì, a determinate condizioni. Il risarcimento del danno (art. 41 CO) presuppone la dimostrazione di un danno effettivo, di una colpa dell'autore e di un nesso causale adeguato. L'indennità per torto morale (art. 49 CO) è accordata quando la lesione della personalità presenta una certa gravità e all'autore può essere imputata una colpa. Il suo importo è stabilito equitativamente dal giudice, tenendo conto delle particolari circostanze del caso. L'azione si prescrive in tre anni dalla conoscenza del danno e dell'autore, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'atto lesivo (art. 60 CO).

Il diritto di risposta si applica alle pubblicazioni online?

Il diritto di risposta (art. 28g ss. CC) si applica ai mezzi di comunicazione a diffusione periodica, nozione che comprende in linea di principio le pubblicazioni online a carattere periodico (siti di notizie online, portali d'informazione). La persona direttamente interessata da una presentazione di fatti in tali mezzi può esigere la pubblicazione di una risposta entro venti giorni dalla presa di conoscenza (art. 28i cpv. 2 CC). La risposta non può eccedere il doppio del testo cui si riferisce e deve limitarsi alla presentazione di fatti (art. 28h cpv. 2 CC). I blog o i social network non sono necessariamente considerati mezzi di comunicazione periodici ai sensi di tali disposizioni.

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