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Diffamazione e lesione dell'onore

Diffamazione e lesione dell'onore

L'onore costituisce uno degli aspetti essenziali della personalità protetti dall'art. 28 del Codice civile svizzero (CC). Chiunque subisca una lesione illecita dell'onore può adire il giudice per ottenere la cessazione della lesione, il suo accertamento o la riparazione del pregiudizio subito. Il diritto svizzero prevede due vie distinte: la via civile, fondata sull'art. 28 CC, e la via penale, disciplinata dagli art. 173 (diffamazione) e 174 (calunnia) del Codice penale (CP). Entrambe le vie possono essere percorse in parallelo e perseguono obiettivi complementari. La protezione della personalità comprende anche altri diritti, come il diritto all'immagine.

Via civile — art. 28 CC

L'art. 28 CC protegge ogni persona fisica o giuridica dalle lesioni illecite alla sua personalità, ivi compreso l'onore. La via civile presenta diverse caratteristiche importanti:

  • Assenza di colpa richiesta: a differenza del diritto ordinario della responsabilità civile, l'azione fondata sull'art. 28 CC non presuppone che l'autore abbia commesso una colpa. Deve essere stabilito soltanto il carattere illecito della lesione.
  • Lesione illecita: una lesione è illecita salvo che la persona lesa vi abbia acconsentito, che un interesse preponderante privato o pubblico la giustifichi, o che la legge la autorizzi (art. 28 cpv. 2 CC).
  • Pluralità di azioni: la vittima dispone di diverse azioni a seconda dell'obiettivo perseguito (art. 28a CC), che possono essere cumulate.
  • Persone giuridiche: le società, le associazioni e gli altri enti giuridici possono anch'essi invocare l'art. 28 CC per proteggere la loro reputazione commerciale.

Via penale — art. 173 CP (diffamazione) e art. 174 CP (calunnia)

Il Codice penale svizzero sanziona due reati distinti contro l'onore:

Diffamazione (art. 173 CP)

Commette diffamazione chi, rivolgendosi a un terzo, accusa una persona o la fa sospettare di tenere una condotta contraria all'onore, o di qualsiasi altro fatto idoneo a nuocere alla sua considerazione, ovvero chi diffonde siffatta accusa o siffatto sospetto. La diffamazione è perseguita a querela di parte. La pena è la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Calunnia (art. 174 CP)

La calunnia è una forma aggravata di diffamazione: l'autore allega o diffonde fatti che sa essere falsi e idonei a nuocere all'onore della vittima. L'elemento distintivo è la conoscenza della falsità dell'allegazione. La pena è la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria.

Differenze tra via civile e via penale

Criterio Via civile (art. 28 CC) Via penale (art. 173-174 CP)
NaturaRiparazione del pregiudizio della vittimaPunizione dell'autore da parte dello Stato
Colpa richiestaNo (basta la lesione illecita)Sì (dolo)
Onere della provaVittima prova la lesione; autore prova la giustificazioneMinistero pubblico / querelante per gli elementi costitutivi
Risultato possibileCessazione, divieto, risarcimento del danno, torto moralePena pecuniaria o pena detentiva
Giudice competenteTribunale civile (Tribunale di primo grado, Tribunale cantonale)Ministero pubblico, poi tribunale penale
TerminePrescrizione 3 anni (art. 60 CO) / 10 anni per atto illecitoTermine di querela 3 mesi dalla conoscenza dell'autore (art. 31 CP)

Le azioni civili disponibili (art. 28a CC)

L'art. 28a CC elenca le azioni che la vittima può intentare dinanzi al giudice civile. Queste azioni sono cumulabili:

Accertamento dell'illiceità

La vittima può chiedere al giudice di accertare che la lesione è illecita. Questa azione è di particolare interesse quando la lesione è già cessata ma la vittima ha un interesse legittimo a che l'illiceità venga ufficialmente riconosciuta, ad esempio per ristabilire la propria reputazione.

Cessazione e divieto

Se la lesione è imminente o in corso, la vittima può chiedere che sia vietato all'autore di commetterla o di continuarla (azione inibitoria). Questa azione è proiettata verso il futuro e mira a prevenire o a fermare il danno.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte condannata, in particolare sui giornali o sulle piattaforme dove la lesione è stata commessa. Questa misura contribuisce alla riabilitazione pubblica della vittima.

Risarcimento del danno (art. 41 CO)

La vittima può reclamare la riparazione del suo pregiudizio economico: perdita di clientela, lesione alla reputazione professionale, spese sostenute per difendere l'onore. È qui necessaria una colpa dell'autore, diversamente dall'azione di cessazione. Per saperne di più, consulti la nostra pagina su risarcimento del danno e torto morale.

Torto morale (art. 49 CO)

Quando la lesione dell'onore causa alla vittima una sofferenza morale particolarmente grave, il giudice può attribuire un'indennità a titolo di torto morale. L'importo è fissato secondo equità in base alla gravità della lesione, alla durata dell'esposizione pubblica e alla notorietà delle parti.

Restituzione del guadagno (art. 423 CO)

Se l'autore della lesione ne ha tratto un profitto — ricavi pubblicitari di un articolo virale, vendita di un'opera diffamatoria — la vittima può chiedere la restituzione di tale guadagno, anche in assenza di un danno diretto equivalente.

L'exceptio veritatis

La verità dell'allegazione svolge un ruolo diverso a seconda della via scelta.

In materia penale

L'art. 173 cpv. 2 CP prevede che l'autore non sia punibile se prova che le allegazioni corrispondono alla verità o se ha seri motivi per ritenerle vere in buona fede (exceptio veritatis ed exceptio bonae fidei). La prova della verità deve riguardare l'allegazione stessa, e non fatti analoghi o il carattere generale della vittima.

In materia civile

Nel diritto civile, la verità dell'allegazione non è sufficiente ad escludere l'illiceità. La lesione può essere giustificata se l'autore agisce in un interesse preponderante (art. 28 cpv. 2 CC), ad esempio l'interesse pubblico all'informazione su fatti di utilità generale. Il giudice pondera l'interesse dell'autore a divulgare l'informazione con l'interesse della vittima alla protezione del proprio onore. Pertanto, un'allegazione vera può rimanere illecita se la sua divulgazione non risponde ad alcun interesse legittimo sufficiente.

Le lesioni attraverso i media e su Internet

Le lesioni dell'onore commesse a mezzo stampa o su Internet sollevano specifiche questioni di responsabilità:

  • L'autore diretto — giornalista, blogger, internauta — è il primo responsabile dei propri scritti o dichiarazioni.
  • Il media o l'editore può incorrere nella responsabilità civile se ha pubblicato il contenuto controverso o se è venuto meno al suo dovere di verifica.
  • Il fornitore di piattaforma (hosting, social network) beneficia in linea di principio di una responsabilità attenuata, ma può essere tenuto ad agire prontamente per rimuovere un contenuto manifestamente illecito una volta che ne ha avuto conoscenza.

Diritto di risposta

Chiunque sia toccato nella propria personalità da presentazioni di fatti nei media di diffusione periodica ha il diritto di risposta (art. 28g CC). La risposta deve limitarsi a correggere i fatti contestati e non può costituire un attacco contro il media. La richiesta di diritto di risposta deve essere indirizzata alla redazione entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 28h cpv. 1 CC). Il diritto di risposta si applica ai giornali online pubblicati periodicamente, ma non ai social network né ai blog privati.

Il cumulo delle vie civile e penale

La vittima di una lesione dell'onore può condurre simultaneamente un'azione civile e un procedimento penale su querela. Il cumulo è espressamente ammesso dal diritto svizzero:

  • L'art. 124 del Codice di procedura penale (CPP) permette alla parte querelante di far valere le proprie pretese civili dinanzi al giudice penale, costituendosi parte civile. Il tribunale penale statuisce poi sulle pretese civili contestualmente al reato.
  • Se la parte querelante rinuncia a far valere le proprie pretese civili dinanzi al giudice penale, può sempre agire separatamente dinanzi al giudice civile (art. 126 cpv. 3 CPP).
  • La sentenza penale sulla colpevolezza non vincola il giudice civile sulla questione dell'illiceità civile, poiché gli standard probatori sono diversi.

Misure cautelari

L'urgenza è spesso determinante in materia di lesioni dell'onore: più un contenuto circola, più il pregiudizio si aggrava. Il Codice di procedura civile (CPC) prevede misure cautelari adeguate:

  • Misure cautelari ordinarie (art. 261 CPC): il giudice può ordinare la rimozione di un contenuto, il divieto di pubblicazione o qualsiasi altra misura atta a scongiurare il rischio di danno imminente. La parte richiedente deve rendere verosimile l'esistenza di un diritto minacciato e di un pregiudizio difficilmente riparabile.
  • Misure supercautelari (art. 265 CPC): in caso di urgenza particolare, il giudice può ordinare misure immediatamente e senza sentire la controparte. Queste misure sono provvisorie e devono essere confermate in un'udienza in contraddittorio.
  • Penale (art. 343 CPC): il giudice può corredare l'ingiunzione di una minaccia di pena convenzionale o di una multa disciplinare per garantire l'esecuzione dell'ordinanza.

È indispensabile documentare con cura il contenuto controverso mediante screenshot con data e ora prima di agire, poiché l'autore può eliminare il contenuto nel corso del procedimento.

Prescrizione

I termini per agire differiscono a seconda della via scelta:

Via civile

Le pretese di risarcimento del danno e di torto morale fondate sull'art. 41 CO si prescrivono in tre anni dal momento in cui la vittima ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'atto illecito (art. 60 cpv. 1 CO). Le azioni di cessazione o di accertamento dell'illiceità non sono soggette a una prescrizione in senso stretto, ma la vittima deve agire senza indugio pena la perdita dell'interesse degno di protezione.

Via penale

I reati contro l'onore (art. 173 e 174 CP) sono perseguiti a querela di parte. Il termine di querela è di tre mesi dalla conoscenza dell'autore del reato (art. 31 CP). Questo termine è perentorio: decorso tale termine, la querela è irricevibile e la via penale è preclusa. È pertanto imperativo agire rapidamente non appena l'autore è stato identificato.

Domande frequenti sulla diffamazione e la lesione dell'onore nel diritto svizzero

Qual è la differenza tra diffamazione e calunnia?

La diffamazione (art. 173 CP) consiste nell'allegare o diffondere un fatto idoneo a nuocere all'onore di una persona senza che l'autore sappia con certezza che tale allegazione è falsa. La calunnia (art. 174 CP) è più grave: l'autore allega o diffonde un fatto che sa essere falso e idoneo a nuocere all'onore della vittima. La calunnia presuppone quindi la conoscenza della falsità dell'allegazione, il che aggrava la sanzione penale. Sul piano civile, la distinzione conta poco: l'art. 28 CC protegge l'onore da qualsiasi lesione illecita, vera o falsa, se l'interesse della vittima prevale su quello dell'autore.

È preferibile agire in sede civile o penale?

Le due vie perseguono obiettivi diversi. La via civile (art. 28 e 28a CC) mira alla riparazione del pregiudizio: cessazione della lesione, risarcimento del danno, torto morale, restituzione del guadagno. Consente inoltre di ottenere rapidamente misure cautelari (rimozione di un contenuto, divieto di pubblicazione). La via penale (art. 173-174 CP) mira alla punizione dell'autore; si avvia mediante querela entro 3 mesi dalla conoscenza dell'autore (art. 31 CP). È possibile condurre entrambe le procedure in parallelo e persino far valere le pretese civili dinanzi al giudice penale (art. 124 CPP). La scelta dipende dagli obiettivi prioritari della vittima e dalle prove disponibili.

È possibile ottenere rapidamente la rimozione di un contenuto diffamatorio su Internet?

Sì. Il tribunale civile può ordinare misure cautelari (art. 261 ss CPC) in caso di urgenza, in particolare un'ingiunzione di rimozione del contenuto o un divieto di pubblicazione. La vittima deve dimostrare l'esistenza di un diritto verosimile e di un pregiudizio difficilmente riparabile. Tali misure possono essere pronunciate entro pochi giorni, a volte senza sentire la controparte (misure supercautelari, art. 265 CPC). È consigliabile documentare con cura il contenuto controverso (screenshot con data e ora) prima di agire, poiché i contenuti possono essere eliminati dall'autore nel corso del procedimento.

Posso ottenere sia il risarcimento del danno SIA il torto morale?

Sì, entrambe le pretese sono cumulabili. Il risarcimento del danno (art. 41 CO) copre il pregiudizio economico effettivo subito a causa della lesione: perdita di clientela, perdita di reddito, costi legati alla reputazione. Il torto morale (art. 49 CO) ripara il pregiudizio immateriale — la sofferenza psicologica, la vergogna, l'ansia — causato dalla lesione dell'onore. È anche possibile chiedere la restituzione del guadagno che l'autore ha realizzato grazie alla lesione (art. 423 CO), ad esempio i ricavi pubblicitari generati da un articolo diffamatorio. Queste tre pretese possono essere cumulate nella stessa azione civile.

Il diritto di risposta si applica alle pubblicazioni online?

Il diritto di risposta (art. 28g a 28l CC) si applica ai media di diffusione periodica, il che comprende i siti di informazione online pubblicati in modo regolare e strutturato, come i giornali digitali. Non si estende invece ai social network, ai forum o ai blog tenuti da privati, che non sono media periodici ai sensi della legge. Per queste piattaforme restano disponibili le ordinarie vie civili (cessazione, divieto, misure cautelari). La richiesta di diritto di risposta deve essere indirizzata alla redazione entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 28h cpv. 1 CC).

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