Il diritto all'immagine è una componente essenziale dei diritti della personalità riconosciuti dal diritto svizzero. Esso garantisce a ogni individuo il controllo sulla diffusione della propria immagine — fotografie, video, illustrazioni — e si oppone a qualsiasi sfruttamento non autorizzato. In Svizzera, questo diritto si fonda principalmente sull'articolo 28 del Codice civile (CC), completato dal 1° settembre 2023 dalla legge federale sulla protezione dei dati riveduta (LPD), nonché sull'articolo 179quater del Codice penale (CP) per le lesioni più gravi.
Fondamento legale: l'articolo 28 CC
L'articolo 28 CC costituisce il cardine della protezione della personalità nel diritto privato svizzero. Esso dispone che «chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa». Il diritto all'immagine è una manifestazione diretta di questa protezione: esso riconosce a ogni persona il diritto di decidere se, come e in quale contesto la propria immagine possa essere catturata e diffusa.
Una lesione è illecita salvo che sia giustificata da:
- il consenso della persona lesa alla cattura o alla diffusione della propria immagine;
- un interesse preponderante privato o pubblico che giustifica la lesione;
- la legge che autorizza la lesione.
Queste tre cause giustificative sono di interpretazione restrittiva: l'onere della prova della loro esistenza incombe sulla persona che ha diffuso l'immagine.
Il principio del consenso
Il consenso è la causa giustificativa più frequente in materia di diritto all'immagine. Per essere valido, deve soddisfare diverse condizioni:
- Libero: nessuna costrizione o pressione deve gravare sulla persona che presta il consenso;
- Informato: la persona deve sapere a quale uso sarà destinata la propria immagine (supporto, contesto, durata);
- Specifico: un consenso generale non copre gli utilizzi non previsti al momento della sua concessione;
- Revocabile: il consenso può essere revocato per gli utilizzi futuri in qualsiasi momento, senza che la revoca incida sugli utilizzi passati lecitamente consentiti.
Il consenso può essere espresso (contratto, autorizzazione scritta) o tacito, ma il consenso tacito deve emergere in modo inequivocabile dalle circostanze. La semplice presenza in uno spazio pubblico non equivale al consenso a essere fotografati né a che la foto venga diffusa pubblicamente.
Le eccezioni al principio del consenso
Il diritto svizzero ammette diverse situazioni in cui la diffusione di un'immagine è lecita senza consenso preventivo, sulla base di un interesse preponderante:
Le persone pubbliche nella loro sfera pubblica
Le personalità pubbliche (eletti, alti dirigenti, artisti, sportivi di fama) accettano implicitamente di essere fotografate nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di apparizioni pubbliche. Questa tolleranza è strettamente limitata alla sfera pubblica della loro attività: non si estende alla loro vita privata, alla loro famiglia né ai loro cari che non hanno essi stessi scelto l'esposizione mediatica.
Le scene di folla e lo spazio pubblico
La cattura e la diffusione di immagini di folle o di scene della vita quotidiana nello spazio pubblico possono essere lecite quando gli individui non sono identificabili o appaiono solo in modo accessorio. Per contro, non appena una persona è individualizzata — tramite uno zoom, una didascalia o un ritaglio — il suo consenso diventa in linea di principio necessario.
Il diritto all'informazione e l'attualità
La libertà di stampa e il diritto all'informazione (art. 17 e 16 Cost.) possono giustificare la diffusione di immagini nell'ambito di un servizio di interesse generale. Il giudice procede quindi a una ponderazione degli interessi tra il diritto all'immagine della persona fotografata e il legittimo interesse pubblico all'informazione. Maggiore è l'interesse pubblico dell'evento, maggiore è la tolleranza — a condizione che l'immagine non venga usata in modo degradante o decontestualizzata.
Articolazione con la LPD riveduta (in vigore dal 1° settembre 2023)
Dal 1° settembre 2023, la LPD riveduta si applica pienamente. Non appena un'immagine consente di identificare una persona fisica, essa costituisce un dato personale ai sensi dell'art. 5 lett. a LPD. Il suo trattamento — raccolta, pubblicazione, archiviazione, trasmissione — è soggetto ai principi seguenti:
- Liceità (art. 6 cpv. 1 LPD): il trattamento deve fondarsi su una base legale, un interesse preponderante o il consenso della persona interessata;
- Finalità (art. 6 cpv. 3 LPD): i dati devono essere trattati per la finalità indicata al momento della loro raccolta;
- Proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD): possono essere trattati solo i dati necessari alla finalità perseguita;
- Esattezza (art. 6 cpv. 5 LPD): i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.
La LPD riveduta rafforza altresì i diritti delle persone interessate:
- Diritto di accesso ai dati che le riguardano (art. 25 LPD);
- Diritto di rettifica dei dati inesatti (art. 32 LPD);
- Diritto di far cancellare i dati trattati illecitamente;
- Diritto di opposizione al trattamento a fini di prospezione commerciale (art. 30 cpv. 2 LPD).
L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è l'autorità di vigilanza incaricata di assicurare il rispetto della LPD. Esso dispone ora di poteri di indagine e di decisione rafforzati.
Azioni civili in caso di lesione: l'articolo 28a CC
L'articolo 28a CC prevede tre tipi di azioni civili a disposizione della persona il cui diritto all'immagine è stato violato:
- Azione di cessazione: la persona lesa può esigere l'immediata cessazione della lesione in corso (rimozione della foto, ritiro della pubblicazione);
- Azione di accertamento: se la lesione è cessata ma la persona conserva un interesse a far accertare il carattere illecito, essa può agire in accertamento;
- Azione di risarcimento: se la lesione ha causato un danno (pregiudizio economico) o un torto morale, la persona lesa può reclamare il risarcimento del danno (art. 41 CO) e un'indennità per torto morale (art. 49 CO).
La persona che chiede il risarcimento di un torto morale deve dimostrare che la lesione è stata particolarmente grave alla luce delle circostanze. Il giudice fissa l'indennità secondo il proprio apprezzamento, tenendo conto in particolare della gravità della lesione, della sua durata e delle sue conseguenze.
Misure cautelari (art. 261 ss. CPC)
In materia di diritto all'immagine, la rapidità è spesso decisiva: un'immagine diffusa su internet si propaga in poche ore. Il Codice di procedura civile (CPC) offre la possibilità di richiedere misure cautelari urgenti:
- Il richiedente deve rendere verosimile l'esistenza di un diritto da proteggere e di una minaccia imminente;
- Il giudice può ordinare la rimozione immediata dell'immagine, il suo blocco dell'accesso o un divieto di diffusione;
- In caso di urgenza particolare, un'ordinanza può essere emanata senza previa audizione della controparte (art. 265 CPC — misure superprovvisorie);
- Misure cautelari possono essere richieste anche nei confronti di provider di hosting o di piattaforme di social media, tenuti a dare seguito a un'ordinanza giudiziaria svizzera.
Casi particolari: tabella riepilogativa
| Situazione | Consenso richiesto? | Osservazioni |
|---|---|---|
| Foto in un luogo pubblico (strada, piazza) | Dipende dall'uso | Tollerato se la persona appare in modo accessorio; richiesto se è individualizzata o se l'immagine è usata a fini commerciali |
| Foto in un luogo privato (domicilio, ufficio) | Sì, in linea di principio | Protezione rafforzata della sfera privata; assenza di consenso presunta |
| Pubblicazione sui social network | Sì | La diffusione ampia aggrava la lesione; la rimozione può essere esigita sulla base dell'art. 28a CC e della LPD |
| Deepfakes e immagini generate dall'IA | Sì | Assimilati a immagini reali quando rappresentano una persona identificabile; protezione tramite l'art. 28 CC e potenzialmente l'art. 179quater CP |
| Uso commerciale di un'immagine (pubblicità, imballaggio) | Sì, sempre | Il consenso deve essere espresso e coprire esplicitamente l'uso commerciale; può essere prevista una remunerazione |
| Servizio stampa su un evento di interesse pubblico | No, in linea di principio | Limitato alle immagini necessarie all'informazione; non copre gli usi successivi (archivi venduti, decontestualizzazione) |
| Foto di un minore | Sì (rappresentanti legali) | Il consenso deve essere dato dai titolari dell'autorità parentale; l'interesse del minore prevale in ogni circostanza |
Conseguenze penali: l'articolo 179quater CP
Sul piano penale, l'articolo 179quater del Codice penale (CP) reprime la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di ripresa. È punibile chiunque, senza il consenso della persona interessata:
- filma o fotografa una persona in una situazione non pubblica;
- rende accessibili o diffonde tali immagini a terzi.
Il reato è perseguito a querela. La pena prevista è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Il tentativo è punibile. L'art. 179quater CP mira principalmente alle lesioni della sfera intima (camera da letto, bagno, spogliatoio), ma può applicarsi a qualsiasi situazione in cui la persona aveva una legittima aspettativa di non essere osservata.
Prescrizione
Le azioni civili fondate sull'art. 28a CC e le pretese di risarcimento del danno o di torto morale si prescrivono secondo le regole dell'art. 60 CO:
- Tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza della lesione e dell'identità del suo autore;
- Dieci anni dal giorno in cui l'atto dannoso è stato compiuto, indipendentemente dalla data di conoscenza.
In caso di reato penale, l'azione civile si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale (art. 60 cpv. 2 CO). Per le lesioni continuate — ad esempio un'immagine rimasta online per anni — il termine decorre dalla cessazione della lesione.
Domande frequenti sul diritto all'immagine in Svizzera
Posso pubblicare una foto scattata in strada?
Nel diritto svizzero, una foto scattata in uno spazio pubblico può in linea di principio essere pubblicata se la persona fotografata non è individualizzata o appare solo in modo accessorio in una scena di folla o di attualità. Per contro, se la persona è chiaramente identificabile e la pubblicazione lede la sua sfera privata o la sua dignità, essa può invocare l'art. 28 CC per chiederne la rimozione. L'assenza di un consenso esplicito non significa che la pubblicazione sia automaticamente lecita: tutto dipende dal contesto, dall'uso fatto dell'immagine e dalla lesione arrecata alla personalità dell'individuo.
Un datore di lavoro può utilizzare la mia foto?
L'utilizzo della foto di un dipendente da parte del datore di lavoro presuppone in linea di principio il consenso del dipendente (art. 28 CC e art. 6 LPD). Tale consenso deve essere libero, informato ed esprimere una volontà reale. Una clausola generale nel contratto di lavoro non è sempre sufficiente a coprire utilizzi non previsti (ad esempio pubblicazione su materiale pubblicitario). Il dipendente può in ogni momento revocare il consenso per gli utilizzi futuri. Se il datore di lavoro utilizza la foto per scopi diversi da quelli inizialmente concordati, il dipendente può chiedere la cessazione di tale utilizzo sulla base dell'art. 28a CC e, se del caso, reclamare il risarcimento del danno.
Come posso far rimuovere una foto da un sito internet?
Il procedimento si basa sull'art. 28a cpv. 1 CC, che consente alla persona lesa di esigere la cessazione della lesione. In pratica: inviare una diffida scritta all'autore della pubblicazione o al responsabile del sito, invocando la lesione del diritto all'immagine e fissando un termine per la rimozione. Se la richiesta viene ignorata, è possibile presentare un'istanza di misure cautelari davanti al giudice civile (art. 261 ss. CPC) per ottenere un ordine di rimozione urgente. In caso di lesione grave, può essere considerata una denuncia penale ai sensi dell'art. 179quater CP (registrazione non autorizzata di conversazioni o di situazioni non pubbliche). La LPD riveduta consente inoltre di rivolgersi all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
Le persone pubbliche hanno un diritto all'immagine?
Sì. Le persone pubbliche — politici, artisti, sportivi — beneficiano del diritto all'immagine protetto dall'art. 28 CC, ma con una portata ridotta nella loro sfera di attività pubblica. Esse accettano implicitamente di essere fotografate e filmate nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di apparizioni pubbliche. Tuttavia, questa tolleranza non si estende alla loro vita privata né a quella dei loro cari. La giurisprudenza federale distingue la sfera pubblica (soggetta a un grado minore di protezione) dalla sfera privata e segreta, che rimane protetta indipendentemente dalla notorietà della persona.
Qual è il legame tra il diritto all'immagine e la LPD?
Il diritto all'immagine e la LPD riveduta (entrata in vigore il 1° settembre 2023) si sovrappongono quando un'immagine consente di identificare una persona fisica: l'immagine diventa allora un dato personale ai sensi dell'art. 5 lett. a LPD. Il trattamento di questo dato — raccolta, pubblicazione, conservazione — è soggetto ai principi di liceità, finalità e proporzionalità (art. 6 LPD). Un trattamento senza base legale né consenso costituisce simultaneamente una lesione del diritto all'immagine (art. 28 CC) e una violazione della LPD. La LPD riveduta rafforza inoltre i diritti delle persone interessate: diritto di accesso (art. 25 LPD), diritto di rettifica e diritto di opposizione al trattamento automatizzato.