Skip to main content
+41 58 590 11 44
PBM Avocats – Avocats Genève Lausanne
Procedura civile svizzera

Procedura civile svizzera

Il Codice di procedura civile svizzero (CPC, RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, ha unificato per la prima volta la procedura civile su tutto il territorio elvetico. Prima di tale data, ogni cantone disponeva di una propria regolamentazione procedurale, il che generava una grande eterogeneità. Il CPC istituisce un quadro uniforme applicabile dinanzi a tutti i tribunali civili cantonali, dalla conciliazione preliminare fino all'esecuzione delle decisioni.

Campo di applicazione del CPC

Il CPC si applica ai procedimenti civili contenziosi e alla giurisdizione volontaria in materia civile dinanzi ai tribunali cantonali (art. 1 CPC). Disciplina in particolare:

  • Le controversie di diritto privato tra privati o tra imprese
  • I procedimenti relativi al diritto di famiglia (divorzio, autorità parentale, alimenti)
  • Le controversie in materia di diritto delle obbligazioni, di diritto contrattuale e di responsabilità civile
  • Le controversie relative al diritto della locazione, al diritto del lavoro e al diritto dei consumatori
  • Le misure cautelari e d'urgenza in materia civile

Sono invece esclusi dall'ambito del CPC i procedimenti di diritto pubblico, di diritto penale, di esecuzione dei debiti e fallimento (disciplinati dalla LEF), nonché i procedimenti dinanzi al Tribunale federale (disciplinati dalla LTF).

Conciliazione preliminare (art. 197–212 CPC)

Principio: una tappa obbligatoria

L'art. 197 CPC pone il principio della conciliazione preliminare obbligatoria: prima di adire il tribunale, l'attore deve tentare di raggiungere un accordo con la controparte dinanzi all'autorità di conciliazione. La domanda di conciliazione interrompe la prescrizione (art. 209 cpv. 3 CPC) e costituisce una condizione formale di ricevibilità della futura domanda in giudizio.

Eccezioni alla conciliazione (art. 198 CPC)

La legge prevede diverse situazioni in cui la conciliazione preliminare non è richiesta:

  • Procedimenti di divorzio e di separazione personale
  • Azioni di competenza della giurisdizione commerciale nei cantoni che l'hanno istituita
  • Procedimenti di rigetto dell'opposizione e di accertamento della nullità di un precetto esecutivo
  • Misure cautelari e altri procedimenti sommari urgenti
  • Domande riconvenzionali
  • Procedimenti per i quali il foro esclusivo è il tribunale delle misure di protezione dell'unione coniugale
  • Azioni in materia di violenza domestica (art. 28b CC)

L'autorità di conciliazione

L'autorità di conciliazione è un'istanza cantonale, generalmente composta da un giudice di pace o da un giudice conciliatore (art. 199 segg. CPC). Non è abilitata a decidere nel merito la controversia, ma può proporre una composizione amichevole. In alcuni cantoni esistono autorità di conciliazione specializzate per le controversie locatizie (commissione di conciliazione in materia di locazione) o lavorative.

Esito del tentativo di conciliazione

Al termine dell'udienza di conciliazione sono possibili diversi esiti:

  • Accordo: le parti raggiungono una composizione amichevole, verbalizzata con forza esecutiva (art. 208 CPC)
  • Proposta di giudizio: l'autorità può sottoporre una proposta di giudizio che ciascuna parte può rifiutare entro venti giorni (art. 210 CPC)
  • Decisione: nelle controversie di valore inferiore a CHF 2'000, l'autorità può pronunciare una decisione su richiesta delle parti (art. 212 CPC)
  • Autorizzazione ad agire: in caso di fallimento, l'autorità rilascia un'autorizzazione ad agire valida tre mesi (art. 209 CPC), che consente all'attore di adire il tribunale

Tipi di procedura

Il CPC distingue tre procedure principali, determinate dal valore litigioso e dalla natura della controversia:

Procedura Base legale Criteri di applicazione Caratteristiche
Procedura ordinaria Art. 219–242 CPC Valore litigioso superiore a CHF 30'000 Doppio scambio di scritti, udienza dibattimentale, istruttoria completa
Procedura semplificata Art. 243–247 CPC Valore litigioso fino a CHF 30'000; diritto del lavoro, locazione, consumatori (indipendentemente dal valore) Formalismo ridotto, domanda possibile oralmente, massimo inquisitorio sociale in talune materie
Procedura sommaria Art. 248–270 CPC Misure cautelari, rigetto dell'opposizione, casi previsti dalla legge Procedura rapida, prova prima facie, decisione senza udienza nei casi urgenti

Rimedi giuridici (art. 308–334 CPC)

Il CPC organizza un sistema di rimedi ordinari e straordinari che consentono di contestare le decisioni giudiziarie:

Appello (art. 308–318 CPC)

L'appello è il rimedio ordinario contro le decisioni finali e incidentali pronunciate in procedura ordinaria o semplificata, quando il valore litigioso all'ultimo stato delle conclusioni è di almeno CHF 10'000 (art. 308 cpv. 2 CPC). Permette di rimettere in discussione tanto le questioni di fatto quanto quelle di diritto. Il termine d'appello è di trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). L'istanza di appello può confermare, modificare o annullare la decisione impugnata.

Reclamo (art. 319–327 CPC)

Il reclamo è esperibile contro le decisioni incidentali e finali di prima istanza che non possono essere impugnate mediante appello, nonché contro le decisioni pronunciate in procedura sommaria e le decisioni sul gratuito patrocinio (art. 319 CPC). Il termine di reclamo è di trenta giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo è in linea di principio limitato alle violazioni del diritto e agli accertamenti manifestamente inesatti dei fatti.

Revisione (art. 328–333 CPC)

La revisione è un rimedio straordinario che consente di chiedere il riesame di una decisione passata in giudicato quando vengono scoperti successivamente fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, ovvero quando gravi irregolarità hanno viziato il procedimento (art. 328 CPC). La domanda di revisione deve essere depositata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

Misure cautelari (art. 261–269 CPC)

Le misure cautelari consentono di ottenere rapidamente dal tribunale una protezione provvisoria in attesa dell'esito del processo di merito. Sono accordate quando il richiedente rende verosimile che un diritto di cui è titolare è oggetto di una violazione o rischia di esserlo, e che tale violazione rischia di causargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC).

Il tribunale può in particolare:

  • Vietare una violazione imminente (misura di divieto)
  • Far cessare una violazione esistente (misura di cessazione)
  • Ordinare una prestazione in natura a titolo provvisorio
  • Ordinare il sequestro di beni
  • Ordinare un sequestro conservativo

Nei casi di estrema urgenza, il tribunale può ordinare misure cautelari immediatamente, senza sentire la controparte (misure superprovvisorie, art. 265 CPC). Al richiedente può essere imposto di fornire garanzie (art. 264 CPC).

Procedura probatoria — mezzi di prova (art. 168 CPC)

Il CPC definisce esaustivamente i mezzi di prova ammissibili nella procedura civile (art. 168 cpv. 1 CPC):

  • Testimonianza: dichiarazione di una persona fisica terza su fatti da essa direttamente percepiti (art. 169-176 CPC)
  • Documenti: scritti, registrazioni audio o visive, file informatici (art. 177-182 CPC)
  • Ispezione: esame diretto di un luogo, di un oggetto o di una persona da parte del tribunale (art. 183 CPC)
  • Perizia: parere di un perito nominato dal tribunale quando sono necessarie conoscenze specializzate (art. 183-188 CPC)
  • Interrogatorio delle parti: dichiarazioni delle parti stesse sui fatti controversi (art. 191-193 CPC)
  • Informazioni scritte: informazioni raccolte dal tribunale presso autorità o terzi

Nella procedura ordinaria, il tribunale valuta liberamente le prove (art. 157 CPC). Il grado ordinario di prova è la certezza (elevata verosimiglianza), mentre le misure cautelari esigono solo la verosimiglianza.

Spese e ripetibili (art. 95–123 CPC)

La ripartizione delle spese è disciplinata dagli art. 95-123 CPC:

Spese giudiziarie

Le spese giudiziarie comprendono le tasse di giustizia (calcolate secondo una tariffa cantonale in funzione del valore litigioso e della complessità della causa), le spese di assunzione delle prove (onorari del perito, spese d'ispezione) e le spese di comunicazione. Di norma, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il tribunale può ripartire diversamente le spese in caso di soccombenza parziale.

Anticipo sulle spese

Il tribunale esige dall'attore, al momento del deposito della domanda, il versamento di un anticipo sulle spese che copre le spese giudiziarie presunte (art. 98 CPC). Se l'anticipo non è versato nel termine impartito, la domanda è dichiarata irricevibile.

Ripetibili

Le ripetibili comprendono le spese per l'assistenza di un avvocato, rimborsate secondo una tariffa cantonale o per convenzione, nonché i necessari esborsi. La parte vincente può esigere il rimborso delle sue ripetibili dalla controparte (art. 95 cpv. 3 CPC).

Gratuito patrocinio (art. 117–123 CPC)

Ogni persona che non dispone di risorse sufficienti e la cui causa non è priva di qualsiasi probabilità di successo può chiedere il gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Quest'ultimo comprende l'esenzione dagli anticipi sulle spese e dalle garanzie (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC) e, se la complessità della causa lo giustifica, la designazione di un avvocato d'ufficio i cui onorari sono assunti dallo Stato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). La domanda è presentata al tribunale competente e deve essere corredata di un'attestazione dei redditi.

Esecuzione delle decisioni (art. 335–352 CPC)

Il CPC disciplina l'esecuzione delle decisioni civili cantonali (art. 335 segg. CPC), da distinguere dall'esecuzione forzata in materia di crediti pecuniari disciplinata dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). L'esecuzione ai sensi del CPC riguarda principalmente gli obblighi di fare, di non fare o di tollerare.

Il giudice dell'esecuzione può ordinare le seguenti misure (art. 343 CPC):

  • La comminazione della pena prevista dall'art. 292 CP (inosservanza di decisioni dell'autorità) in caso di inadempimento
  • Una multa disciplinare fino a CHF 5'000
  • Una penale giudiziaria per ogni giorno di ritardo
  • L'esecuzione per sostituzione a spese della parte inadempiente
  • In ultima istanza, misure di coercizione diretta

Fasi tipiche di un processo civile in procedura ordinaria

Fase Descrizione Base legale CPC
1. Domanda di conciliazione Deposito della domanda dinanzi all'autorità di conciliazione; convocazione delle parti Art. 202 CPC
2. Udienza di conciliazione Tentativo di composizione amichevole; rilascio dell'autorizzazione ad agire in caso di fallimento Art. 204–209 CPC
3. Deposito della domanda Introduzione della domanda al tribunale competente entro tre mesi dall'autorizzazione ad agire Art. 221 CPC
4. Scambio di scritti Risposta del convenuto, eventuale replica e duplica; fissazione dell'oggetto litigioso Art. 222–225 CPC
5. Udienza istruttoria Discussione delle questioni controverse, tentativo di conciliazione giudiziale, fissazione del programma dell'udienza Art. 226 CPC
6. Assunzione delle prove Audizione dei testimoni, interrogatorio delle parti, perizia giudiziaria, ispezione Art. 168–193 CPC
7. Discussione finale Conclusioni definitive e discussione delle parti Art. 228 CPC
8. Sentenza Deliberazione e pronuncia della sentenza motivata; notificazione alle parti Art. 236–239 CPC
9. Rimedi giuridici Appello o reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata Art. 308–327 CPC
10. Esecuzione Esecuzione della decisione passata in giudicato; misure esecutive se necessario Art. 335–352 CPC

Domande frequenti sulla procedura civile svizzera

La conciliazione è obbligatoria prima di un processo civile in Svizzera?

In linea di principio sì. L'art. 197 CPC pone la conciliazione preliminare come condizione di ricevibilità della domanda. L'attore deve adire l'autorità di conciliazione prima di poter introdurre un procedimento giudiziario. Esistono tuttavia eccezioni ai sensi dell'art. 198 CPC: procedimenti di divorzio e di separazione personale, azioni di competenza del tribunale di commercio (nei cantoni che lo hanno istituito), misure cautelari, procedimenti di rigetto dell'opposizione nonché controversie per le quali il foro esclusivo è il tribunale delle misure di protezione dell'unione coniugale. In caso di fallimento della conciliazione, l'autorità rilascia un'autorizzazione ad agire valida tre mesi.

Quale procedura si applica alla mia controversia civile?

La scelta della procedura dipende principalmente dal valore litigioso e dalla natura della controversia. La procedura ordinaria (art. 219-242 CPC) si applica alle controversie il cui valore supera CHF 30'000. La procedura semplificata (art. 243-247 CPC) si applica alle controversie fino a CHF 30'000, nonché a talune materie indipendentemente dal valore litigioso: controversie di diritto del lavoro fino a CHF 30'000, locazione, diritto dei consumatori. La procedura sommaria (art. 248-270 CPC) è riservata alle misure cautelari, ai procedimenti di rigetto dell'opposizione e ad altri casi espressamente previsti dalla legge.

Quanto costa un procedimento civile in Svizzera?

Le spese di un procedimento civile comprendono le spese giudiziarie (tasse di giustizia fissate dalla tariffa cantonale, proporzionali al valore litigioso) e le spese ripetibili (onorari dell'avvocato della parte vincente). Il tribunale riscuote di norma un anticipo sulle spese (art. 98 CPC) all'inizio del procedimento, a carico dell'attore. In caso di successo, le spese sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). A titolo indicativo, le tasse giudiziarie possono variare da qualche centinaio a diverse decine di migliaia di franchi a seconda della complessità e del valore della controversia. Gli onorari dell'avvocato si aggiungono a tali importi e variano secondo i cantoni e gli accordi convenuti.

Posso ottenere il gratuito patrocinio in Svizzera?

Sì, a determinate condizioni. L'art. 117 CPC prevede che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti per sopperire alle spese processuali senza intaccare il minimo vitale necessario al proprio sostentamento possa richiedere il gratuito patrocinio. Occorre inoltre che la causa non appaia priva di qualsiasi probabilità di successo. Il gratuito patrocinio può coprire le spese giudiziarie e, in certi casi, gli onorari di un avvocato d'ufficio designato dal tribunale (art. 118 CPC). La domanda è presentata al tribunale competente, corredata di un'attestazione dei redditi. Se la situazione finanziaria migliora, il tribunale può revocare il gratuito patrocinio.

Quali sono i termini per impugnare una decisione civile?

Il termine per interporre appello è di trenta giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). Tale termine è perentorio e non può essere prorogato. L'appello deve essere presentato per scritto all'istanza di appello competente e contenere conclusioni motivate. Per le decisioni pronunciate in procedura sommaria, il termine di ricorso è anch'esso di trenta giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). In materia di misure cautelari, è possibile proporre ricorso entro trenta giorni. L'art. 145 CPC prevede una sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (vacanze di Natale, di Pasqua e estive), salvo per i procedimenti sommari urgenti.

Bisogno di un avvocato?

Fissate subito un appuntamento chiamando il nostro segretariato o compilando il modulo di contatto. Appuntamento di persona o in videoconferenza.